Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13251 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 658/2015 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO

DELL’INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, oper legis;

– controricorrenti –

e contro

QUESTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso del sig. I.A., cittadino tunisino, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 22 febbraio 2014 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a).

Il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. L’autorità intimata si è difesa con controricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del cit.

D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, viene riproposta la censura di omessa traduzione del decreto prefettizio nella lingua del ricorrente, l’arabo; censura respinta dal Giudice di pace sul rilievo dell’attestazione di indisponibilità di un traduttore da parte dell’amministrazione, e dunque della sufficienza della traduzione in una delle lingue “veicolari”.

2.1 – Il motivo è fondato, essendo nullo il decreto di espulsione che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata addotta l’irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012 e successive conformi).

Il Giudice di pace ha dunque errato nel ritenere superabile la necessità della traduzione del decreto prefettizio in lingua araba, certamente non qualificabile come lingua rara nel nostro paese, senza che fosse neppure dedotta l’inidoneità del contenuto del decreto di espulsione ad essere comunicato mediante un formulano già predisposto.

3. – I restanti motivi di ricorso restano assorbiti”;

che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;

che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento del decreto di espulsione sopra indicato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione; condanna l’amministrazione controricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, e in Euro 1.400,00, di cui Euro 1300,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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