Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13251 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1696-2015 proposto da:

BELLAVITIS GRAFICA S.R.L. – e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 82,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO GUZZON;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO BELLAVITIS GRAFICA S.R.L., PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE, PUBBLICO MINISTURO PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI TRIESTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 373/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la s.r.l. Bellavitis Grafica propone ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Trieste, in data 15-7-2014, ha rigettato il reclamo nei riguardi della sentenza dichiarativa di fallimento adottata dal tribunale di Pordenone, su richiesta del pubblico ministero, il 28-2-2014; la curatela non ha svolto difese;

Considerato che:

il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge fall., sul rilievo che, al fine di legittimare il pubblico ministero all’iniziativa di fallimento, la notitia decoctionis doveva esser stata raccolta nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dell’impresa insolvente o dei suoi organi;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo questa Corte affermato il contrario principio per cui il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, legge fall., anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore medesimo (v. Cass. n. 8977-16; n. 10679-14);

il secondo motivo di ricorso – che denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. è manifestamente infondato, essendo dalla motivazione della sentenza impugnata ben evincibili le ragioni della decisione nella parte afferente alla valutazione dell’insolvenza;

invero la corte d’appello, sebbene a latere del riferimento alla sinteticità della decisione del tribunale, ha poi messo in luce che la massa passiva della fallita era risultata pari a oltre Euro 350.000,00, e che lo sbilanciamento non era stato contestato dalla società; ha quindi indicato le ragioni per le quali l’insistito riferimento di essa alla prassi aziendalistica di individuazione del margine operativo lordo (m.o.l.) dovevasi ritenere ininfluente, stante un risultato economico finale completamente inidoneo a dimostrare la capacità dell’impresa di soddisfare le proprie obbligazioni con regolarità; ha infine specificamente menzionato, quali ulteriori indici di insolvenza, il mancato pagamento di ordini di bonifico per carenza di fondi e la documentata difficoltà di accesso al credito bancario, oltre che programmate modalità di soddisfacimento di ulteriori crediti solo con mezzi anomali;

il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 della legge fall. in relazione al convincimento del giudice a quo in ordine allo stato di insolvenza;

esso è inammissibile perchè tendente a una rivalutazione dei profili di merito della fattispecie.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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