Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13251 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea President – –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6841/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Boccongelli, con

studio in Roma, Corso Trieste, n. 10, presso il quale elegge

domicilio in virtù di procura speciale a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila n. 235/2019, pubblicato

il 17 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con Decreto del 17 gennaio 2019, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da M.M., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine a causa della discriminazione subita dalla minoranza etnica cui apparteneva, ragione per cui era stato aggredito, nel corso del 2015, insieme allo zio con il quale lavorava e che aveva perso la vita; egli era stato minacciato di morte dagli aggressori e temeva per la propria incolumità nel caso di rientro in Bangladesh.

3. Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la situazione sociale, politica ed economica del Paese di provenienza del richiedente, richiamando fonti internazionali aggiornate al 2018, e ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato perchè il ricorrente non aveva riferito circostanze di fatto dalle quali desumere il concreto pericolo di subire atti di persecuzione; i giudici di merito non hanno riconosciuto nemmeno la protezione sussidiaria perchè il ricorrente aveva dedotto nulla sul pericolo di subire torture o condanne a morte, escludendo anche la presenza di un conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha evidenziato che non esisteva una situazione di particolare vulnerabilità, anche in ragione della sua appartenenza ad una comunità nomade che gli consentiva di non andare nei luoghi abitualmente frequentati dai suoi aggressori e potendo il M. fare ricorso alle Autorità bengalesi e comunque fare affidamento sul supporto del proprio nucleo familiare, con il quale aveva riferito di essere ancora in contatto, e della propria comunità di appartenenza;

4. M.M. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale e in particolare, che nel provvedimento impugnato non era stata data piena contezza delle ragioni per le quali non era stata riconosciuta quantomeno la protezione sussidiaria, atteso che, nella disamina della situazione politica del Bangladesh, il Tribunale aveva sottolineato diverse circostanze che dimostravano che l’assetto sociale e istituzionale del paese di origine del richiedente era suscettibile di mettere in pericolo la sua vita, tenuto conto anche della giovanissima età.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Premesso che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036), con l’unico motivo dedotto il ricorrente lamenta la violazione delle norme di diritto regolanti la protezione internazionale e il difetto e la contraddittorietà della motivazione.

1.3 Il motivo è del tutto generico e diretto a censurare l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale sulla domanda di protezione internazionale ed è anche privo di specifiche indicazioni delle norme di diritto asseritamente violate e tantomeno delle ragioni della ravvisata violazione, con ciò ritenendo fondata l’eccezione del Ministero controricorrente di mancata indicazione dei motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione.

1.4 Inoltre, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato è stato dedotto con riferimento alla pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anzichè l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Ed invero, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che il mancato esame deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

1.5 Specificamente, la non riconducibilità dell’episodio narrato dal richiedente asilo ad una ipotesi di atto persecutorio e l’esclusione della sussistenza di una situazione del Paese di origine di un rischio di esposizione indiscriminata dei civili a danni gravi scaturenti da conflitto armato interno sono state contestate dal ricorrente in modo sommamente generico, esprimendo semplicemente il proprio dissenso dalle valutazioni formulate dal giudice del merito e argomentando, in modo non completo e parziale, che nella disamina della situazione politica del Bangladesh, il Tribunale aveva sottolineato diverse circostanze che dimostravano che l’assetto sociale e istituzionale del paese di origine del richiedente era suscettibile di mettere in pericolo la sua vita, tenuto conto anche della giovanissima età.

1.6 Occorre, poi, ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26728).

Va data, dunque, continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037).

1.7 Anche in tema di protezione umanitaria il ricorrente si limita a censurare, sempre in modo estremamente generico, le valutazioni del Tribunale circa l’insussistenza di una condizione di personale vulnerabilità e, piuttosto, propone una critica di puro merito relativamente all’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

1.8 Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

E’ utile precisare che il fattore dell’integrazione sociale in Italia, peraltro genericamente allegato in ricorso, è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

2. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna M.M. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

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