Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13251 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10609/2008 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BLUMENSTHIL 55, presso l’avvocato BADINI

SILVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTI LAURINI Roberto,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. BAFILE 5, presso l’avvocato FIORMONTE LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE STASIO Giovanni, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1491/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 19 ottobre – 28 novembre 2007 la Corte di Appello di Firenze, pronunciando sull’ impugnazione proposta da G. G. avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 28 gennaio 2006 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con F.A. ed attribuito a quest’ultima l’assegno di divorzio nella stessa misura di quello stabilito in sede di separazione, pari a L. 700.000 mensili, rigettava il gravame diretto a contrastare la spettanza dell’assegno, condannando il G. al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La F. ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta spettanza dell’assegno di divorzio, non appare corredato del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, requisito richiesto a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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