Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13250 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 29279/2018 proposto da:

I.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Briganti,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte e l’indirizzo Pec

avv.briganti-pec.iusreporter.it;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con decreto n. 9904/2018 depositato in data 28.8.2018, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da I.E., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)), in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione notificatogli il 25.1.2018 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

– Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto allo status di rifugiato o, in subordine, alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o ancora il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Avverso la decisione I.E. ha notificato in data 17.7.2018 ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, che illustra con memoria; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il richiedente denuncia la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 1 e 13 e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6 per omessa o comunque apparente motivazione del provvedimento impugnato sia in ordine all’asserita non credibilità delle sue dichiarazioni, posta, in particolare, a fondamento del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, sia in ordine alle ulteriori argomentazioni che sorreggono la decisione, prive di qualsiasi personalizzazione e riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.

– Il motivo è fondato.

– Il Collegio osserva che dalla lettura del decreto impugnato non si evince neppure per sommi capi quale sia vicenda personale di I.E.: il provvedimento non contiene alcun accenno alle dichiarazioni rese dal richiedente asilo e il giudizio meramente assertivo espresso in ordine alla loro inattendibilità (“il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda” “le dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna”) è motivato mediante il rinvio alla valutazione operata dalla Commissione Tecnica, che però non è riportata.

– Le ulteriori considerazioni svolte dal tribunale a sostegno del rigetto delle domande (pag. 3, par. 4.5; pag. 4, terzo capoverso; pagg. 10, par. 6.11 del decreto), prescindono, parimenti, da qualsiasi riferimento ai fatti costitutivi del diritto preteso allegati dal ricorrente e si risolvono in formule astratte e stereotipate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base delle relative decisioni.

Si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante, laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017) e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

– L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

– Restano assorbiti i restanti motivi, con cui si denunciano violazioni di legge, anche in relazione al difetto di collaborazione istruttoria da parte del tribunale, nonchè l’omessa valutazione di fatti decisivi e controversi, anche documentati, in ordine alla credibilità complessiva delle dichiarazioni del ricorrente ed alle specifiche condizioni di sua vulnerabilità.

P.Q.M.

– La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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