Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13250 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26267/2014 proposto da:

L.M.L., L.C.V., L.V. in proprio ed in

qualità di procuratore generale di LE.VI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2 (presso il Dott. PLACIDI

ALFREDO), rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI D’AMBROSIO,

che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NOCI;

– intimato –

per la revocazione o la correzione di errore materiale della sentenza

a 19342/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il

21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato NICOLA LAURENTI, per delega dell’Avvocato LUIGI

D’AMBROSIO, che si riporta.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – I sig.ri L.C.V., L.M.L., L.V. e Le.Vi. (quest’ultimo rappresentato dal predetto L. V., suo procuratore generale) chiedono la revocazione per errore di fatto, ovvero la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 21 agosto 2013, n. 19342 di questa Corte, avente ad metto il ricorso in materia di espropriazione per pubblica utilità da loro proposto nei confronti del Comune di Noci, controricorrente e ricorrente incidentale, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 23 dicembre 2005, n. 1318.

I ricorrenti premettono:

– che coevamente al predetto ricorso per cassazione essi avevano presentato un secondo, analogo ricorso (sempre nei confronti del Comune di Noci, controricorrente e ricorrente incidentale) avverso analoga sentenza della Corte d’appello di Bari, la n 1317 anch’essa pubblicata il 23 dicembre 2005, riguardante un diverso terreno, ricorso definito da questa Corte con sentenza 30 agosto 2013, a 20005;

– che i due ricorsi predetti erano stati chiamati alla medesima udienza del l’ luglio 2013 davanti a questa Corte.

Tanto premesso, i ricorrenti osservano che l’errore denunciato consiste in ciò, che, nel redigere le predette sentenze di questa Corte, alle prime tre pagine di ciascuna di esse – contenenti l’intestazione e l’indicazione delle parti e del provvedimento impugnato – sono state unite le pagine contenenti la motivazione e il dispositivo relativi all’altro dei due ricorsi predetti, non già a quello indicato nelle prime Pagine.

2. – L’errore denunciato configura, all’evidenza, una mera svista, ossia un errore materiale, che trova riscontro negli atti e va dunque corretto”;

che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni sola parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione di cui sopra;

che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza che ne è oggetto va corretta in conformità;

che sul ricorso per correzione di errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali;

P.Q.M..

La Corte accoglie il ricorso e rettifica la propria sentenza 21 agosto 2013, n. 19342 sostituendo il testo contenuto nelle pagine successive alla terza con il seguente testo:

“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza del 15.6.2003 il Tribunale di Bari, decidendo sulla controversia introdotta il 17.04.1991 dagli eredi di L.C. F. (ad poi subentravano anche gli eredi L.C. e L.) condannava il Comune di Noci sia al pagamento della somma di Euro 114.515,27 oltre svalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno subito dagli attori a seguito dell’occupazione appropriativa del loro terreno edificabile (in catasto: foglio 33;

particelle 144/a, 144/b2 e 262/b), che l’ente locale aveva assoggettato a procedimento di espropriazione e legittimamente occupato (in parte in data 10.02.1977 ed in parte in data 19.05.1979) e sul quale aveva realizzato la prevista opera pubblica, ossia il mattatoio comunale, in assenza essenza del decreto ablativo, e sia al pagamento in favore dei medesimi attori dell’indennità di occupazione, determinata in Euro 102.763,20 oltre interessi e riferita al periodo 8.06.1978 – 30.08.1993, data dell’illecita acquisizione.

Con sentenza del 13 – 23.12.2005 la Corte di appello di Bari accoglieva per quanto di ragione l’appello contro la sentenza di primo grado proposto dal Comune di Noci, che veniva condannato al pagamento della minore somma di Euro 66.422,97, a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, importo, da rivalutarsi, secondo gli indici ISTAT, anno per anno a decorrere dal 30.8.93 e da maggiorata degli interessi legali, nonchè al pagamento della minore somma di Euro 85.360,86, con gli interessi legali, a titolo d’indennità di occupazione. Condannava, infine, lo stesso Comune, sostanzialmente soccombente, a rimborsare agli appellati i 2/3 delle spese processuali inerenti ai due gradi di merito, compensate per la parte residua.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

– con l’appello il Comune di Noci aveva sostenuto che inesattamente il primo giudice: a) aveva attribuito al bene de qua, con riferimento alla data di commissione dell’illecito (30.8.1993), il valore venale di Lire 55.000/mq, valore superiore a quello effettivo, indicato dal consulente tecnico di ufficio; b) aveva riconosciuto l’indennità di occupazione, non richiesta dagli attori; c) non aveva tenuto conto dell’intervenuta prescrizione delle annualità dell’indennità di occupazione maturate antecedentemente al 17.4.81;

– relativamente alla doglianza sub a) risultava dalla relazione di CTU, depositata il 20.11.1995, che il valore venale unitario di Lire 55.000/mq rappresentava il valore limite superiore mentre il valore “di suoli aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli oggetto di stima”, riferito alla data dal deposito della relazione, era pari a Lire 35.000/mq, importo che corrispondeva a Lire 31.901,98 rispetto all’antecedente data del 30.8.1993, di commissione dell’illecito. Dunque, nella valutazione del bene il primo giudice si era erroneamente richiamato alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, considerando che, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzavano il terreno appreso, esteso mq 7.330, il valore di Lire 55.000/mq era comunque, inesatto e che non vi era ragione di discostarsi dall’indicazione data dall’esperto d’ufficio, coerente ed adeguatamente motivata.

Pertanto il valore da attribuire al bene in questione alla data di commissione dell’illecito era quello di Lire 233.841.477 (Lire 31.901,98/mq x mq 7.330), corrispondenti ad Euro 120.769,04 e conseguentemente, il risarcimento del danno da accessione invertita –

calcolato secondo il metodo applicato dal giudicante e non contestato dall’appellante – risultava pari ad Euro 66422,97;

– infondata, invece, era la doglianza sub b) mentre da accogliere era anche la doglianza sub c), dal momento che per le annualità di occupazione decorse sino al 17.4.1981, il diritto all’indennità si era estinto, essendo stato azionato dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione.

Avversa questa sentenza notificata il 18.09.2006, L.C. C. e v., nonchè L.M.L. e l.v., in proprio e quale procuratore generale di Le.Vi. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 31.10.2006 al Comune di Noci, che con atto notificato il 7.12.2006, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. Alla precedente udienza di discussione del 26.03.2013 la causa è stata rinviata a nuova data, a seguito del sopravvenuto decesso del difensore dei ricorrenti, e poi chiamata all’odierna udienza. I ricorrenti L.C.V., L.M. L., L.V. e Le.Vi. si sono medio tempore costituiti anche quali eredi di L.C.C. ed hanno depositato memoria. Pure il Comune di Noci ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza a sostegno dell’impugnazione principale i ricorrenti denunziano:

1. Nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., comma 6, omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5)”, con riguardo al determinato valore venale del suolo occupato ed appreso, che assumono apoditticamente ridotto, con illogica ed erronea motivazione.

Censurano l’entità sia del liquidato risarcimento del danno da occupazione acquisitiva a dell’indennità di occupazione legittima.

Va in primis rilevato, con assorbimento delle censure svolte col motivo in esame, che i giudici d’appello hanno quantificato il ristoro e l’indennizzo in questione in base a criteri legali venuti meno per effetto delle sopravvenute e note sentenze n. 348 e 349 del 2007, rese dalla Corte costituzionale. Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere in ogni caso cassata onde consentire la parametrazione di entrambe le voci al valore venale del bene occupato ed acquisito, criterio che, dopo le suddette pronunce d’incostituzionalità, deve essere seguito per la loro commisurazione e la cui applicazione non può ritenersi impedita dalla mancata impugnazione da parte dei ricorrenti anche dei criteri legali già applicati dai giudici d’appello, insuscettibili di passare ingiudicato.

Infatti (cfr., tra le altre Cass. n. 10379 del 2012), in tema di indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis, nella parte in cui prescriveva un criterio riduttivo rispetto a quello del valore venale del bene ablato, non è più possibile applicate il predetto criterio riduttivo, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, evenienza nella specie non avveratasi. Ne consegue che deve ricorrersi al criterio del valore venale anche se l’impugnazione avverso la sentenza determinativa dell’indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma abbia contestato la quantificazione in concreto dell’importo liquidato, posto che in ordine all’individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già indicato criterio legale.

Inoltre, una volta venuto meno – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 – il criterio riduttivo dell’indennizzo di cui del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile – sia ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione che ai fini di quella di occupazione temporanea – il criterio generale del valore venale del bene fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, mentre lo “ius superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90″ si applica solo ai procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso (cfr., tra le altre, Cass. n. 14939 del 2010).

2. “Violazione del disposto di cui gli artt. 2946, 2945 e 2944 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5) – Nullità della sentenza – assenza di motivazione”.

I ricorrenti si dolgono che sia stata accolta: l’ccezione di prescrizione svolta dal Comune di Noci, senza esaminare la loro controeccezione inerente all’intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale a seguito della missiva in data 10.06.1996 a firma del Sindaco del Comune.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, essendo stata la controeccezione fondata sulla depositata missiva del 10.06.1996, che si rivela di contenuto non pertinente, in quanto inerente ad opera pubblica (asilo nido) diversa da quella (mattatoio) involta dalla controversa vicenda.

Con il ricorso incidentale il Comune di Noci deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.” con riguardo alla statuito regime delle spese processuali.

Il motivo è assorbito, riferendosi a statuizione dipendente e come tale travolta per consequenzialità (art. 336 c.p.c.) dall’esito del ricorso principale.

Conclusivamente si deve dichiarare inammissibile il secondo motivo del ricorso principale e decidendo sul primo motivo del medesimo ricorso, cassare, con assorbimento del ricorso incidentale, l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riuniti i ricorsi, respinge il secondo motivo del ricorso principale e decidendo sul primo motivo del medesimo ricorso, cassa, con assorbimento del ricorso incidentale, l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

(Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013)”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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