Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13250 del 25/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017), n. 13250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 254-2014 proposto da:
A.F. S.P.A. già S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
TERRIGNO, rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO RICCIO;
– ricorrente –
contro
GIMI S.P.A. con socio unico, – P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante ed amministratore delegato, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA F. CESI 30, presso lo studio dell’avvocato VALENTIINA
INFANTE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALFONSO FIORDELISI e
MAURIZIO INFANTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1308/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 04/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la A.F. s.p.a. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Venezia, sez. specializzata per la proprietà industriale, ha rigettato l’appello proposto dalla stessa società nei riguardi della decisione del tribunale che ne aveva respinto la domanda, avanzata contro la Gimi s.p.a., per la nullità del brevetto per modello di utilità n. (OMISSIS) del 1993 denominato “Stendi biancheria appendibile perfezionato”;
l’intimata si è costituita con controricorso.
Considerato che:
la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte;
le spese possono essere compensate per giusti motivi.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017