Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13250 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea President – –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17114/2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour 17

presso lo studio dell’avvocato Del Nostro Patrizia e rappresentato e

difeso dall’avvocato Pispisa Guglielmo giusta procura allegata al

Ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 2-4-2019 e comunicato il 19-4-2019 il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso di S.L., cittadino della Liberia, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dalla sua matrigna, che voleva costringerlo ad entrare in una setta segreta dedita alla stregoneria. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Liberia, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati:”1. Violazione di legge in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, ed all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE del 26-6-2013 per avere il Tribunale omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato e sul contesto nell’ambito del quale si configura il pericolo ai danni del ricorrente e la mancata valutazione delle specificazioni e dei chiarimenti relativi alla ricostruzione della vicenda che lo stesso ha posto all’attenzione dei giudici con la proposta impugnazione;2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il Tribunale solo apparentemente motivato la decisione emessa, di fatto però svolgendo le relative argomentazioni in modo talmente arbitrario e contraddittorio da non permettere di individuare realmente siffatta motivazione e la conseguente esplicazione del decisum”. Il ricorrente, richiamando la normativa di riferimento, censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale e rimarca di aver compiuto ogni sforzo per circostanziare la sua domanda, che era stata tempestiva. Deduce che il Tribunale non ha esercitato i poteri istruttori ufficiosi, non ha consultato altri siti di organizzazioni internazionali, oltre a quelli citati nel decreto impugnato, da cui pure risulta la situazione di violazione di diritti umani e di violenza indiscriminata nel suo Paese, per rischio attentati e criminalità violenta. Il ricorrente lamenta che il processo logico seguito dal Tribunale non è stato adeguatamente argomentato, dato che non era stato tenuto in considerazione che la matrigna lo aveva minacciato più volte, per costringerlo ad aderire alla setta segreta. Si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, che non può discendere solo dalla non credibilità del narrato, richiama la normativa di riferimento e pronunce di merito e di legittimità, denuncia vizio motivazionale del decreto impugnato per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si troverebbe in una situazione di vulnerabilità.

2. In via preliminare, ritiene il Collegio che la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 130 del 2020, in vigore dal 22-10-2020 e convertito con modificazioni con la L. n. 173 del 2020, non trovi applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, come il presente, avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 15 del citato D.L.. Il legislatore ha indicato specificamente, nelle disposizioni transitorie, quali siano i procedimenti amministrativi e giudiziali pendenti a cui la novella si applica immediatamente, prevedendo all’art. 15, comma 1 che “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2 “. Nel comma 2 il legislatore ha consapevolmente usato una formula diversa (” Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”) e nella relazione illustrativa è esplicitata la finalità perseguita con la previsione di immediata applicabilità ai procedimenti in corso, ossia quella di prevenire “la duplicazione dei procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi”, sì da rendere chiaro che detta finalità si attaglia ai giudizi di merito, con espressa limitazione, peraltro, solo a quelli pendenti avanti alle sezioni specializzate dei tribunali.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, nel presente giudizio non si applica la nuova disciplina, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nella memoria illustrativa.

3. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. Le censure in ordine al giudizio di non credibilità sono dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio del poteri istruttori ufficiosi.

Il Tribunale ha esposto, con motivazione adeguata, le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (pag. 9 decreto impugnato), rimarcando in dettaglio le plurime lacune, incongruenze e contraddittorietà rilevate (tra l’altro rimarcando che il richiedente neppure aveva saputo indicare il nome della setta segreta a cui apparteneva la matrigna).

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e detto vizio, nella specie, non ricorre, avendo il Tribunale dato conto, con motivazione adeguata, di aver valutato i fatti allegati.

Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).

3.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 10 decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica della Liberia ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nel Paese di origine del ricorrente, il quale richiama stralci tratti da altre fonti, senza precisare di averle indicate al Tribunale o allegate in primo grado (cfr. Cass. n. 29056/2019), da cui, peraltro, risultano solo notizie di carattere generale relative alla stabilità del governo, alla corruzione e alle atrocità avvenute durante le guerre civili.

3.3. Quanto alla protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di specifici riferimenti alla sua personale condizione, senza nulla dedurre circa il fattore dell’integrazione lavorativa e sociale in Italia, nè indicare quali concreti elementi di vulnerabilità siano stati allegati nel giudizio di primo grado e disattesi dai Giudici di merito. La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

4. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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