Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13250 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7724/2008 proposto da:
G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEL TEATRO VALLE 51, presso l’avvocato STOCCO VIRGILIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SURIANO Francesco, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso l’avvocato SEVERA
ENNIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTANIELLO Luigi, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 134/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24/05/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. FRATTO, per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dctt.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12-22 gennaio 2007 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di questa Suprema Corte n. 1483 del 2004 che aveva cassato in parte qua la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno nel giudizio di separazione personale promosso da S.G.C. nei confronti del coniuge G.A., in parziale accoglimento del gravame da quest’ ultima proposto disponeva la decorrenza dell’assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia, fissato dal Tribunale in complessive L. 2.100.000 mensili, dal 1 settembre 1995, confermando, tra le altre, la statuizione che aveva escluso l’addebito della separazione al marito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la G. deducendo un unico motivo.
Il S. ha resistito con controricorso illustrato con memoria.
All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione nell’aver escluso che la separazione fosse addebitabile al marito, non appare corredato del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del tatto controverso in ordine al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, requisito richiesto a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011