Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1325 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1325 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
sentplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente contro
DE MARIA Mario (DMR MRA 57B16 M093I), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Guido Galdi, presso lo studio del quale in
Roma, Via Suvereto n. 301, è elettivamente domiciliato;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 22/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
il 6 ottobre 2009.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Guido Galdi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli
altri.
Ritenuto che, con ricorso depositato nel 2007 presso la

Corte d’appello di Roma, De Maria Mario chiedeva la
condanna del Ministero della giustizia al pagamento
dell’indennizzo per la irragionevole durata di un
procedimento civile iniziato dinnanzi al Tribunale di
Benevento con citazione notificata il 26 ottobre 1988 e
definito con sentenza depositata il 20 ottobre 2005;
che l’adita Corte d’appello, accertata una durata
irragionevole indennizzabile di quattordici anni, liquidava
il danno non patrimoniale in euro 11.200,00 oltre agli
interessi legali dalla domanda e alle spese legali,
ritenendo applicabile il criterio di 800,00 euro per anno
di ritardo in considerazione della contenuta entità del
valore del giudizio presupposto;

Stefano Petitti;

che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso
per la cassazione di questo decreto, affidato a quattro
motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso.
che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, il ministero
ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 della legge n.
89 del 2001, dolendosi che la Corte d’appello abbia
ritenuto ragionevole una durata di tre anni, omettendo di
considerare che il giudizio presupposto si inseriva in una
vicenda processuale più complessa e articolata, composta da
quattro procedimenti contestualmente pendenti, e che almeno
in una fase iniziale le parti avevano chiesto rinvii onde
favorire la riunione, la quale aveva poi comportato un
aggravio della complessità del procedimento, per il quale
quindi la durata ragionevole non avrebbe potuto essere
determinata in meno di sei anni;
che con il secondo motivo il Ministero denuncia vizio
di motivazione in ordine alla ritenuta durata ragionevole
di tre anni a fronte di un procedimento oggettivamente
complesso, nel quale il comportamento delle parti aveva
concorso ad aumentarne la durata;

Considerato

con il terzo motivo l’amministrazione ricorrente si
duole del criterio adottato per la liquidazione
dell’indennizzo, in luogo di quello ordinario di euro
750,00 per i primi tre anni di ritardo e di euro 1.000,00

con il quarto motivo il Ministero denuncia violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto
che la Corte d’appello abbia riconosciuto gli interessi
dalla domanda pur in mancanza di esplicita domanda in tal
senso;
che il primo e il secondo motivo di ricorso – che per
ragioni di connessione possono essere trattati
congiuntamente – sono infondati;
che, invero, l’individuazione della ragionevole durata
del processo costituisce espressione di un tipico giudizio
di merito, come tale rimesso alla Corte d’appello e non
censurabile in cassazione se adeguatamente motivato (Cass.
n. 21020 del 2006), con la precisazione che il giudice
nazionale può discostarsi dai parametri tendenziali fissati
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (tre anni per il
giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di
appello, un anno per il giudizio di legittimità) soltanto
con argomentazioni complete, coerenti e congrue;

per goi anni successivi;

che nella specie, la adesione al criterio di tre ani di
durata del giudizio presupposto – avente ad oggetto una
domanda di arricchimento senza causa che non presentava
alcuna complessità non richiedeva una motivazione

fornite dall’amministrazione ricorrente attengono a
circostanze di fatto, il cui apprezzamento, appunto, è
rimesso al giudice del merito;
che il terzo motivo è inammissibile per carenza di
interesse, atteso che l’adozione del criterio suggerito
dall’amministrazione ricorrente condurrebbe alla
liquidazione di un indennizzo (euro 13.250,00) superiore a
quello liquidato dalla Corte d’appello adottando il
criterio unitario di 800,00 euro per anno di ritardo (euro
11.200);
che il quarto motivo è fondato, atteso che nell’atto
introduttivo non era contenuta la domanda relativa agli
interessi, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto
riconoscerli se con decorrenza dalla data della decisione e
non da quella della domanda (Cass. n. 24962 del 2011);
che dunque i primi tre motivi del ricorso devono essere
rigettati, mentre va accolto il quarto motivo, con
conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione
alla decorrenza degli interessi legali;

specifica, dovendosi altresì rilevare che le indicazioni

che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, disponendo la decorrenza degli interessi legali
dalla data della decisione della Corte d’appello anziché

che l’accoglimento del quarto motivo non fa venir meno
la sostanziale soccombenza dell’amministrazione ricorrente,
la quale deve dunque essere condannata al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso,
accoglie il quarto; cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, dispone la condanna al pagamento degli
interessi legali sulla somma liquidata dalla Corte
d’appello, a far data dalla decisione (6 aprile 2009) al
soddisfo; condanna il Ministero ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 506,25 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi
e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 12 novembre 2013.

dal quella della domanda;

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