Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1325 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.R. (c.f. (OMISSIS)), S.L. (c.f.

(OMISSIS)), S.S. (c.f. (OMISSIS)),

quali eredi di D.R.A.M., elettivamente domiciliati in

Roma, Via S. Croce in Gerusalemme n. 75, presso lo studio dell’avv.

Boratto Roberta, rappresentati e difesi dall’avv. Usai Carlo giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SIRTI s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Novenio Bucchi

n. 4, presso lo studio dell’avv. Cannizzaro Valerio, rappresentato e

difeso dall’avv. la Viola Armando giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2866/09 del 15

giugno 2009, pubblicata il 14 luglio 2009;

Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Carlo Usai;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. CARESTIA Antonietta che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 14 luglio 2009 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da Sirti s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva liquidato a D.R. M. e S.R. l’importo di Euro 48.030,49 per risarcimento dei danni cagionati nell’esecuzione di lavori di scavo, rigettava la domanda proposta dagli stessi, che condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

La Corte d’Appello aveva ritenuto non provata la responsabilita’ della societa’ convenuta.

Propongono ricorso per cassazione S.R. + 2 con 4 motivi.

Resiste con controricorso SIRTI s.p.a.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi tre motivi di ricorso si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge sotto piu’ profili per la mancata ricostruzione dei fascicoli di parte e d’ufficio relativi al primo grado e andati smarriti; in relazione a tale aspetto si lamenta la incompletezza delle copie prodotte dalla Sirti nonche’ la mancata ammissione di mezzi di prova (interrogatorio formale, prova per testi e supplemento di C.T.U.).

Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore ha rilevato che “questa Corte ha ritenuto che il giudice e’ tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione del fascicolo andato smarrito solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione puo’ tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimita’ ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass. 3 luglio 2008 n. 18237). Tale onere non e’ stato adempiuto”. Tali valutazioni sono pienamente condivisibili e vanno fatte proprie da questa Corte. In relazione alle osservazioni formulate nelle memorie conclusive si deve peraltro aggiungere che con il quarto motivo si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria:

si tratta di censure del tutto generiche, che omettono di prendere in esame in modo puntuale le valutazioni che hanno condotto la Corte d’Appello a rilevare la assenza di elementi dai quali dedurre la responsabilita’ della appellata SIRTI in relazione ai danni lamentati, sulla base delle conclusioni della espletata C.T.U. che non soltanto rilevo’ l’assenza di tracce che consentissero di ritenere l’effettiva esecuzione di scavi, ma escluse in modo netto l’attribuibilita’ delle lesioni a elementi estranei alla erronea progettazione del manufatto.

Il ricorso risulta quindi infondato e merita il rigetto. Segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 3, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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