Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13249 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere – –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA QUIRINO MAJORANA 31, presso lo studio dell’avvocato RUGGERI

STEFANO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

K.E.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 2111/2005 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE 13^

CIVILE, emessa il 22/1/2005, depositata il 27/01/2005, R.G.N.

58793/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24 marzo 1999 M.D. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma K.E. nonche’ Axa Assicurazioni s.p.a. chiedendo di essere risarcita dei danni subiti dalla sua autovettura nell’incidente stradale avvenuto in (OMISSIS).

La domanda veniva rigettata dal giudice adito.

Proposto dalla soccombente gravame, il Tribunale, con sentenza del 22 gennaio 2005, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per Cassazione M.D. formulando un unico motivo e notificando l’atto a K.E. e ad Axa Assicurazioni s.p.a..

Solo quest’ultima ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con l’unico motivo l’impugnante lamenta insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, per avere il giudice di merito escluso ogni responsabilita’ del guidatore del veicolo col quale era avvenuto l’impatto, pur dopo avere riconosciuto che le tracce lasciate dalla Opel dopo l’urto, che pacificamente misuravano 23 metri, erano tracce di scarrocciamento e non di frenata, il che convalidava l’assunto che l’incidente era stato determinato dalla elevata velocita’ alla quale procedeva K.E., velocita’ non adeguata allo stato dei luoghi. Del resto il negativo giudizio sulla responsabilita’ della convenuta formulato dal decidente era illogico anche alla luce della circostanza, pacifica in causa, che l’urto aveva determinato la rottura di uno pneumatico del veicolo della controparte. In tale contesto, considerata anche la conformazione dello stato dei luoghi, ricorrevano quanto meno i presupposti per l’operativita’ della presunzione di cui all’art. 2054 c.c..

2 Le censure sono destituite di ogni fondamento.

Ha esplicitato il giudicante che dalla compiuta istruttoria era emerso che l’incidente si era verificato esclusivamente per colpa del guidatore della Golf il quale non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza incombente su chi, al volante di una vettura, da un luogo privato si immetta su una pubblica via. E la perdita di controllo del mezzo, da parte del conducente della Opel con la quale era avvenuto l’impatto, era stata determinata non gia’ da un eccesso di velocita’, ma dal fatto che, a seguito dell’urto, uno pneumatico si era rotto, cosi’ determinandone lo scarrocciamento per ventitre metri.

Siffatto apparato motivazionale, completo ed esaustivo, logicamente coerente ed esente da contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e soluzioni giuridiche adottate resiste alle critiche dell’impugnante le quali mirano in definitiva a introdurre una rivalutazione del materiale istruttorio, laddove costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Regolatrice che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine all’eziologia dell’incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di fatto, che resta insindacabile in sede di legittimita’ quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (confr. Cass. civ. 3, 23 febbraio 2006 n. 4009; Cass. civ., 3, 10 agosto 2004, n. 15434).

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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