Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13249 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13249 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21350-2010 proposto da:
RODIO

DARIO

RDODGS58M25L424M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dAll’eívvoctAto PALTERT MARCO, giustà eilega in atti:
ricorronta =
2013
1514

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO & CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO “SAVERIO DE BELLIS” 00565330727,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

Data pubblicazione: 28/05/2013

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CISTULLI ANGELA,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1156/2009 della CORTE

2513/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PALIERI MARCO;
udito l’Avvocato MARTORANA ANTONIO per delega
CISTULLI ANGELA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto.

D’APPELLO di BARI, depositata il 15/09/2009 R.G.N.

RG 21350-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado,
rigettava la domanda di Rodio Dario, proposta nei confronti dell’Ente

ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato in
conseguenza dell’attività da lui svolta quale guardia medica per effetto
di convenzione intervenuta tra le parti.

La predetta Corte, rilevato che sulla giurisdizione del giudice ordinario
si era formato il giudicato, fondava il proprio decisum sul rilievo che le
clausole della convenzione stipulata tra le parti escludevano la
ricorrenza degli elementi tipici della subordinazione non risultando il
Rodio sottoposto al potere organizzativo e direttivo dell’Ente. Né a
diverse conclusioni, secondo la Corte , induceva la circostanza che l’Ente
aveva comminato al Rodio una sanzione disciplinare ben potendo l’esercizio
di un potere disciplinare essere compatibile con un rapporto di lavoro ,
autonomo.

Neppure, precisava la Corte era rilevante la articolata prova per testi
riguardando questa elementi non significativi ai fini della qualificazione
del lavoro prestato come subordinato.

Avverso questa sentenza il Rodio ricorre in cassazione sulla base di due
censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso l’Ente intimato.

Ospedaliero Saverio De Bellis, avente ad oggetto l’accertamento della

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il Rodio, deducendo violazione degli artt. 1362,
comma 2 ° , 2094, 2222 e ss cc, 420, comma IV e V, cpc in relazione all’art.
360 nn.3 e 5 cpc, sostiene che la Corte del merito non ha erroneamente

convenzione inter partes.

La censura non è scrutinabile non avendo il ricorrente trascritto nel
ricorso i capitoli di prova ovvero il contenuto delle istanze istruttorie
articolate impedendo in tal modo a questa Corte qualsiasi sindacato di
legittimità.

ammesso la prova articolata attestandosi sul mero dato testuale della

I
E’ infatti,

ius

receptum

nella giurisprudenza di questa Corte che il

ricorrente per cassazione il quale denunci vizi della sentenza correlati
al rifiuto del giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori
ritualmente introdotti oppure l’omessa valutazione da parte dello stesso
di una certa deposizione, ha l’onere da un lato di dimostrare l’esistenza
di un nesso eziologico tra l’errore addebitato al giudice e la pronuncia
emessa in concreto che senza quell’errore sarebbe stata diversa, al fine
di consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività
delle prove e, dall’altro, di indicare specificamente nel ricorso le
deduzioni di prova che asserisce disattese onde consentire al giudice di
legittimità la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e
senza necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e
della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il
principio cosiddetto di “autosufficienza ” del ricorso per cassazione, a

2

tal fine possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento,
per”relationem”, ad altri atti o scritti difensivi presenti nei precedenti
gradi di giudizio( V. per tutte Cass. 11 giugno 2001 n. 7852 e Cass. 20
gennaio 2006 n. 1113 che ha appunto ritenuto necessario che il ricorrente

Con la seconda critica il ricorrente, denunciando violazione degli artt.
1362, comma 2 ° , 2094, 2222 e ss cc, 420, comma IV e V, cpc in relazione
all’art. 360 nn.3 e 5 cpc , prospetta che la Corte del merito non ha,
erroneamente, considerato che dalla convenzione si evinceva che
l’attività veniva svolta secondo turni e direttive impartite dalla
direzione sanitaria.

Critica, poi, il Rodio l’assunto dei giudici di appello secondo cui la
sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare è elemento neutro.

Rileva, infine, che dalla convenzione si desume l’inserimento della sua
prestazione lavorativa nell’organizzazione aziendale e tale dato è stato
immotivatamente svalutato della Corte territoriale.

La censura è infondata.

Innanzitutto mette conto sottolineare per quanto attiene la critica mossa
all’interpretazione fornita dal giudice del merito della convenzione
intervenuta inter partes che la stessa risulta inammissibile non essendo
specificato, ai sensi dell’art. 366 n. 6 del cpc in quale atto processuale
è stato prodotto tale documento e tanto anche ai fini dell’art. 369 n. 4
del cpc ( Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. 23 settembre 2009

3

riporti nel ricorso i capitoli di prova non ammessi).

n.20535,

Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n.

22726).

Né il testo della convenzione in parola è riportato,almeno nella parte che
interessa, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso.

la

critica mossa all’interpretazione

delle

declaratorie

contrattuali per come articolata è generica in quanto 9 difettandor- e la
allegazione, con riferimento alla violazione dei canoni interpretativi,
del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è
discostato, e la precisa indicazione, in relazione al denunciato difetto
di motivazione, delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità
consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato
sostanzia nella mera prospettazione di una
estraneoalsensocomun ,desi
P
diversa (e più favorevole)

interoreLa one rispetto a quella adottata dal

giudicante (Cfr. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n.4178).
/i0ve
al potere disciplinare del datore
Quanto all’elemento della sottopopt
di lavoro, che troverebbe riscontro-nella presente fattispecie– nella
inflAzione di un’unica sanzione, va rilevato che tale circostanza, in
difetto, per la ragioni sopra esposte, di altri elementi deponenti per una
sottoposizione al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro,
non può di per sé comportare la qualificazione del rapporto, a fronte di
una specifica convenzione di lavoro autonomo, come di lavoro subordinato.

Sotto tale aspetto pertanto la impugnata sentenza è corretta in diritto ed
adeguatamente motivata.

4

Peraltro

Alla stregua delle su esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso
va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, pone a carico del ricorrente le spese del
giudizio di legittimità liquidate in 50,00 per esborsi, oltre e 4.000,00
per compensi ed oltre accessi di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2013
Il Presiden

soccombente.

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