Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13249 del 27/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 27/06/2016), n.13249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21250-2014 proposto da:
F.S., + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IANNELLA, che
li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 544/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
10/03/2014, depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Fiorelli Stefano (delega verbale Iannella
Antonio) difensore dei ricorrenti che si riporta al ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, coN autonomi ricorsi in riassunzione alla Corte d’appello di Perugia, B.F.C. e le altre persone indicate in epigrafe chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata del giudizio amministrativo svolto dinanzi al TAR del Lazio, avente ad oggetto il riconoscimento di maggiorazioni RIA, introdotto nel 1997, non ancora concluso alla data di presentazione dei ricorsi per equa riparazione (a partire dal 2007, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, dichiaratasi poi incompetente), nel corso del quale erano state presentate quattro istanze di prelievo:
che la Corte d’appello, con decreto del 25 marzo 2014, riconosceva il diritto all’indennizzo e liquidava Euro 200,00 per ogni anno di ritardo – per complessivi Euro 1.500,00 a favore di ciascun ricorrente – rilevando che il giudizio presupposto, di durata pari a undici anni e dieci mesi, era stato dichiarato perento (con decisione del 22 luglio 2010), e che la natura di ricorso collettivo incideva in senso riduttivo sul patema d’animo conseguente alla durata;
che per la cassazione del decreto B.F.C. e le altre persone indicate in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero resiste con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 1 e art. 2056 c.c. nonchè del principio di uguaglianza e si contesta che, a fronte dei parametri di liquidazione fissati dalla Corte EDU in non meno di 1.000-1.200 Euro per ogni anno di ritardo, la Corte d’appello ha quantificato in 200,00 euro all’anno il danno subito dai ricorrenti, giustificando la decisione sul rilievo che la natura collettiva della pretesa azionata nel giudizio presupposto aveva ridotto il patema d’animo;
che è richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli importi liquidati a titolo di indennizzo da equa riparazione, pur potendo essere inferiori allo standard fissato dalla Corte EDU, debbono comunque garantire il serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo;
che la doglianza è fondata;
che, pur essendo ammessa la determinazione del quantum del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo al di sotto della soglia minima, in ragione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, tenuto conto della condizione sociale e personale del richiedente (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012), nondimeno l’art. 6 CEDU –
che impone di assicurare un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo – non può ritenersi soddisfatto da quantificazioni che si discostino eccessivamente dai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta delle indicazioni della Corte di Strasburgo (ex plurimis, Cass., sez 6-2 sentenza n. 20738 del 2013);
che, nella specie, a fronte del consolidato orientamento che individua l’indennizzo annuo per i giudizi amministrativi in Euro 500,00, la liquidazione di Euro 200,00 per ogni anno di ritardo risulta eccessivamente ridotta e come tale non compatibile con il parametro convenzionale;
che all’accoglimento del primo motivo, che assorbe il secondo motivo concernente la decorrenza degli interessi, segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che riesaminerà la domanda di equa riparazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016