Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13249 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12376-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

STEFANIA MONTANARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata

il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.A. contro un avviso di liquidazione imposta successioni;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato come, avendo gli istituti della decadenza e della prescrizione fondamento diverso, non avrebbero potuto applicarsi i principi dell’interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali anche alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti della contribuente, avvenuto dopo lo spirare del termine di decadenza, D.Lgs n. 346 del 1990, ex art. 27.

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico rilievo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. e del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 27 e 36, ex art. 360 c.p.c., n. 3: pur a fronte del dato pacifico, costituito dalla notifica tempestiva dell’atto di liquidazione agli altri coeredi, la CTR avrebbe erroneamente stabilito la decadenza, negando valore all’atto conservativo del diritto;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il motivo deve essere accolto;

che, con un orientamento consolidato (Sez. 5, n. 25993 del 10/12/2014) – e mai smentito nel tempo (Sez. 1, n. 6729 del 14/06/1995; Sez. 1, n. 406 del 14/01/1993; Sez. 1, n. 6426 del 23/07/1987; Sez. 1, n. 1503 del 03/04/1978) questa Suprema Corte ha affermato che, alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile (in mancanza di specifiche deroghe di legge) anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso d’accertamento, validamente notificato solo ad alcuni condebitori, spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri, mentre nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possono comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione stessa dal diritto all’accertamento, consentendole conseguentemente la notifica o la rinnovazione della notifica anche dopo la scadenza del termine all’uopo stabilito;

che, ai principi elaborati dalla suddetta, pur risalente, giurisprudenza merita di essere data adeguata continuità, giacchè, lungi dall’incidere sulla posizione soggettiva del soggetto passivo, salvaguardano la tendenziale situazione di uguaglianza fra condebitori solidali;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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