Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13248 del 27/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 27/06/2016), n.13248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21229-2014 proposto da:

M.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO FRISANI, che li rappresenta e difende

giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 939/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

4/11/2013, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

de1008/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorsi in riassunzione alla Corte d’appello di Perugia, M.L. e le altre persone indicate in epigrafe chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata del giudizio amministrativo – avente ad oggetto il riconoscimento di compenso per lavoro straordinario ed indennità connesse, svolto dinanzi al TAR del Lazio, introdotto con ricorso depositato il 1 dicembre 2000, definito con sentenza di rigetto in data 19 gennaio 2009, nel corso del quale i ricorrenti depositavano due istanze di prelievo;

che la Corte d appello, con decreto del 24 marzo 2014, riconosceva il diritto all’indennizzo per il periodo di anni cinque e mesi uno e liquidava Euro 200,00 per ognuno dei cinque anni di eccessiva durata, ritenendo che la durata del giudizio presupposto non avesse provocato particolare impatto emotivo, attesa la serialità della pretesa, il modesto significato economico e il richiamo, contenuto nella sentenza del TAR, al costante orientamento giurisprudenziale di segno contrario;

che la Corte d’appello dichiarava compensate per la metà le spese di lite, e riduceva la rimanente parta ai sensi del Decreto n. 140 del 2012, art. 9;

per la cassazione del decreto M.L. e le altre persone indicate in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Ministero resiste con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato a autentica del decreto impugnato che reca in calce l’ordinanza della Corte d’appello di Perugia, depositata il 27 ottobre 2014, di correzione di errore materiale, che ha inserito nel dispositivo del decreto i nominativi P. G. e M.G.”.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con i primi tre motivi è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, e si contestano le ragioni in base alle quali la Corte d’appello ha quantificato in Euro 200,00 per anno il danno non patrimoniale da irragionevole durata;

che, in particolare, la struttura cumulativa del ricorso introduttivo del giudizio presupposto è elemento neutro dal punto di vista della partecipazione emotiva di ciascun ricorrente pur sempre titolare di posizione autonoma, così come non giustificherebbe la liquidazione largamente al di sotto del minimo indicato dalla Corte EDU (Euro 1.000,00 per anno) l’asserita modestia della “posta in gioco” e l’esistenza di precedenti sfavorevoli all’accoglimento della pretesa, di cui peraltro è stata espressamente esclusa la temerarietà;

che le doglianze sono fondate;

che, infatti, pur essendo ammessa la determinazione del quantum del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo al di sotto della soglia minima in ragione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, tenuto conto della condizione sociale e personale del richiedente (ex plurimis, Cass. sez. 2, sentenza n. 12937 dal 2012), nondimeno l’art. 6 CEDU – che impone di assicurare un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo – non può ritenersi rispettato da quantificazioni che si discostino eccessivamente dai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta delle indicazioni della Corte di Strasburgo (ex plurimis, Cass Sez. 6-2 sentenza n. 20738 del 2013);

che, nella specie, a fronte del consolidato orientamento che individua l’indennizzo annuo per i giudizi amministrativi in Euro 500,00, la liquidazione di Euro 200,00 per ogni anno di ritardo risulta eccessivamente ridotta e come tale non compatibile con il parametro convenzionale;

che all’accoglimento dei primi tre motivi, che assorbe il quarto motivo concernente la liquidazione delle spese, segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che riesaminerà la domanda di equa riparazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA