Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13248 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5624/2007 proposto da:

N.N. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di titolare

dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI 27, presso l’avvocato NICOLAIS Lucio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BALLESTRERO LORENZO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

U. BARTOLOMEI 18, presso l’avvocato MICHELI ELISABETTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato PORRI VARESCO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 667/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato NICOLAIS LUCIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 maggio 1998 il sig. N. N. conveniva dinanzi al Tribunale di Livorno il sig. C. P. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 50 milioni, a titolo di penale per l’inadempimento di un subappalto di lavori commessi a quest’ultimo da Ministero della Difesa.

Costituitosi ritualmente, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza 2 settembre 2003 il Tribunale di Livorno respingeva la domanda, condannando il N. alla rifusione delle spese di giudizio.

La Corte d’appello di Firenze rigettava con sentenza 22 marzo 2006, il gravame del N., rilevando la nullità del contratto per contrasto con il divieto di intermediazione di attività lavorativa previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi).

Avverso la sentenza, non notificata, il N. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 13 febbraio 2007 e affidato due motivi, deducendo:

1) la violazione della L. n. 1369 del 1960, in assenza di alcuna indagine volta ad accertare gli elementi che caratterizzavano, nella specie, il rapporto negoziale non riconducibile ad una intermediazione di lavoro;

2) la violazione dell’art. 1382 cod. civ., nell’interpretazione della clausola penale.

Resisteva con controricorso il C..

All’udienza del 16 maggio 2011, il Procuratore generale e il difensori del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per omessa deduzione dei quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Al riguardo, la predetta norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, in corrispondenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2), che ha introdotto il requisito, a pena di ammissibilità: senza che abbia alcun rilievo, invece, la data di notificazione della sentenza impugnata, o del ricorso (art. 27, comma 2, D.Lgs. cit.: Cass., sez. 3, 5 giugno 2007, n. 13067).

Nè il requisito medesimo è venuto meno retroattivamente per effetto dell’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. ad opera della legge 18 giugno 2009, n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonchè in materia di processo civile). Non solo perchè la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria (dal momento che l’abrogazione pone solo un limite temporale finale di vigenza della norma); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, confermativa del principio che lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per le sentenze emesse, come nella specie, nel periodo intermedio di vigenza del requisito, la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora imposto, a pena di ammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Pertanto, poichè il N. ha del tutto omesso di concludere l’esposizione dei due motivi di doglianza con i corrispondenti quesiti di diritto – intesi come sintesi logico-giuridica della questione, idonei a far comprendere alla corte di legittimità Terrore imputato al giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro,7 aprile 2009, n. 8463) – il suo ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa dell’una complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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