Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13247 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MAGRO RENATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COZZANI CORRADO con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COND. CORSO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 93/2005 del GIUDICE DI PACE di PONTEDECIMO,

emessa il 21/04/2005; depositata il 27/04/2005; R.G.N. 304/c/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilita’

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del 28 maggio 2005 il Giudice di pace di Pontedecimo accoglieva la opposizione del Condominio (OMISSIS) contro il decreto ingiuntivo del 15 giugno 2003, emesso nei suoi confronti per l’importo di Euro 751,96, oltre interessi legali e spese ed a favore di R.R., condannando quest’ultimo alle spese del grado.

Avverso siffatta decisione ricorre il R. affidandosi ad un unico articolato motivo.

Nessuna attivita’ difensiva ha svolto il Condominio.

2. – Osserva il Collegio che il ricorso e’ inammissibile.

Di vero, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dei principi generali sostanziali e processuali dell’ordinamento in tema di onere della prova e, precisamente dei principi generali che regolano l’onere della prova, l’astratta idoneita’ di ciascuno dei mezzi. considerati ad assolvere l’onere della prova, la forma che ciascuno di essi deve assumere nonche’ delle regole processuali di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (p. 2 ricorso).

Malgrado tali asserzioni, in realta’ il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata.

Si duole, infatti, che il Giudice di pace abbia fondato l’accoglimento della opposizione sulla “incredibile affermazione di una mancanza di prova dell’avvenuto pagamento parziale della fattura n. (OMISSIS)”.

Ovvero, censura la sentenza impugnata su asserita omissione di valutazione delle prove da lui dedotte:il che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’ allorche’ l’impugnazione e’ proposta, come nel caso in esame e per espressa disposizione di legge, ex art. 111 Cost. come – ed e’ giurisprudenza costante -.

Ne’, peraltro, va trascurato che, come e’ noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto – opposto non perde la veste di attore, per cui a lui incombe l’onere di provare l’an e il quantum dell’asserito credito per cui ha ottenuto il decreto.

Il Giudice di pace ha esaminato tutte le testimonianze espletate, che ha ritenuto inidonee a provare il presunto credito del R. proprio in riferimento alla fattura n. (OMISSIS) e ha statuito per l’infondatezza, avendo presente anche la mancata risposta del R. all’interrogatorio formale – deferito ex art. 232 c.p.c. (Trattandosi di sentenza emessa ratione valoris secondo equita’ e atteso il contenuto del motivo del ricorso la impugnazione e’, quindi, inammissibile.

Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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