Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13247 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13247 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20569-2010 proposto da:
CONSORZIO

DEL

PARCO

NAZIONALE

DELLO

STELVIO

00685060147, in persona del legale rappresentante pro
tempore domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013
1365

contro

GROSINI ANDREA GRSNDR65S301828J, CONFORTOLA ATTILIO
CNFTTL47B25L576W, MARTINELLI VALERIO MRTVLR62M02B049C,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

Data pubblicazione: 28/05/2013

268/A, presso lo studio dell’avvocato FILESI MARCO,
rappresentati e difesi dall’avvocato PAGANETTI BIANCHI
VANDA, giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 706/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato PAGANETTI BIANCHI VANDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 25/08/2009 r.g.n. 1347/08;

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Ud. 16.9.13
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio c. Confortola + altri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25.8.09 la Corte d’appello di Milano rigettava il
gravame interposto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio contro la
pronuncia con cui il Tribunale di Sondrio aveva accertato la natura di contratti di

lavoro subordinato a tempo indeterminato dei contratti stipulati dal predetto
Consorzio con Attilio Confortola, Valerio Martinelli e Andrea Grosini e lo aveva
condannato a pagare in loro favore retribuzioni e contributi maturati dalla data della
messa in mora, vale a dire dal 12.10.06 in poi.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Consorzio del Parco nazionale dello
Stelvio affidandosi a quattro motivi.
Attilio Confortola, Valerio Martinelli e Andrea Grosini resistono con unico
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è appena il caso di notare che questo Collegio non può nemmeno
prendere in considerazione l’istanza, avanzata in data 11.3.13 dal Consorzio, di
fissare all’odierna udienza anche altri analoghi ricorsi, trattandosi — il che è
dirimente – di potere proprio del Presidente della sezione (cfr. art. 377 co. 1°,
secondo periodo, c.p.c.).

1.1. – Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
324 c.p.c., 1 co. 2° legge n. 230/62, 1 co. 2° d.1g.s n. 368/01, 36 d.lgs. n. 165/01,
nonché vizio di motivazione, per aver la Corte territoriale considerato assorbente, ai
fini della decisione, la mancanza di forma scritta dei contratti a termine stipulati
prima del 2006 con i lavoratori, nonostante che l’oggetto del giudizio d’appello
fosse limitato ad un periodo successivo, dal 12.10.06 in poi; inoltre, anche a
prescindere da ipotetiche violazioni circa la forma scritta, i giudici d’appello
avevano trascurato che ex art. 36 d.lgs. n. 165/01 in nessun caso la violazione di
norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte di
pubbliche amministrazioni avrebbe potuto comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le amministrazioni medesime.
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Ud. 16.4.13
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio c. Confortola + altri

1.2. — Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
324 c.p.c. e 2697 c.c., non potendo l’impugnata sentenza riconoscere al Confortola
la conversione del rapporto in base all’art. 12 co. 1° CCNL 1998/01 e dell’art. 12

del contratto aziendale per il 1999, trattandosi di norme la cui efficacia massima si
estendeva al 2001, né essendovi prova che i contratti vigenti al 2006
contemplassero analoghe previsioni.
1.3. — Con il terzo motivo ci si duole di violazione dell’art. 111 Cost. e, in
subordine, di vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia
immotivatamente afferma il carattere non stagionale del lavoro prestato dai
controricorrenti.
1.4. — Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
6 legge n. 230/62 (ora 1 e 10 d.lgs. n. 368/01) e del d.P.R. n. 1525/63, nonché vizio
di motivazione nella parte in cui la Corte milanese ha ritenuto la non stagionalità
dei lavori cui erano stati addetti i controricorrenti sol perché non rientranti fra quelli
tassativatamente elencati dal cit. d.P.R. n. 1525/63, inapplicabile al caso di specie
perché, ai sensi degli artt. 6 legge n. 230/62 e 10 d.lgs. n. 368/01, il settore
dell’agricoltura esula dal campo di applicazione delle predette normative sul lavoro
a termine; in subordine, deve considerarsi che l’art. 46 CCNL idraulico-forestaleagrario classifica come operai a tempo determinato quelli assunti con contratto a
termine non solo per lavori stagionali, ma anche per l’esecuzione di un’opera
definita e predeterminata nel tempo.

2.1. – Il primo motivo è fondato nella parte in cui prospetta la violazione dell’alt.
36 d.lgs. n. 165/01, il cui (attuale) comma 5° così recita: “In ogni caso, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili,
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Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio c. Confortola + altri

qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi
dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di
valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 286.”.
La norma è chiara e impedisce la costituzione in via di fatto di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, anche quando l’assunzione
a termine presenti, come nel caso degli odierni controricorrenti, vizi di forma.
Tale previsione è stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla sentenza n.
98/2003 della Corte cost., atteso che il meccanismo della conversione
contrasterebbe con il principio costituzionale per il quale l’instaurazione del
rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni deve avvenire mediante
concorso, principio posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon
andamento dell’amministrazione di cui al primo comma dell’art. 97 Cost.
Come questa S.C. ha già avuto modo di notare in analogo precedente (v. Cass.
15.6.10 n. 14350) l’incipit del cit. art. 36 co. 5 0 d.lgs. n. 165/01 (“In ogni caso…”) è
categorico e non consente eccezioni là dove afferma che nell’area del lavoro
pubblico non può operare il principio della trasformazione dei rapporti a termine in
rapporti a tempo indeterminato. Se sono state violate norme imperative che
regolano i lavori a tempo determinato il lavoratore potrà, se del caso, chiedere il
risarcimento dei danni subiti e le amministrazioni avranno l’obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili se vi è stato dolo
o colpa grave. Ma il lavoratore non potrà, per questa via, instaurare con
l’amministrazione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Si noti che la disposizione contenuta nel cit. art. 36 cit. non fa altro che riproporre
un principio preesistente e più volte affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato (riguardo a rapporti di impiego all’epoca rientranti nella sua giurisdizione: cfr,
ad esempio, Cons. Stato 28.4.94 n. 614).
Né può condividersi il contrario avviso dell’impugnata sentenza, basato sul fatto
che si sarebbe trattato di assunzioni avvenute iure privatorum ai sensi dell’art. 9 co.
14° legge 6.12.91 n. 394 e dell’art. 21 co. 3° dello Statuto del Consorzio del Parco
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Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio c. Confortola + altri

nazionale dello Stelvio. La prima norma così dispone: “La pianta organica di ogni

Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso
assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l’impiego di
personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed

indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore
agricolo-forestale.”.
Come ben si vede, il consentire assunzioni a termine o a tempo indeterminato non
implica di per sé alcuna deroga al divieto di conversione delle prime in contratti a
tempo indeterminato sancito nella norma imperativa di cui al cit. art. 36 co. 5° d.lgs.
n. 165/01 che, proprio per tale natura, non potrebbe mai essere derogata dallo
Statuto del Consorzio.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di questa S.C. — cui va data continuità — è
costante nello statuire che, in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato da esse
instaurati valgono le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato (ribadite in sede di disciplina generale dal cit. art.
36 d.lgs n. 165/2001), senza che trovi applicazione la legge n. 230/62, atteso che
l’art. 97 Cost., che pone la regola dell’accesso al lavoro nelle pubbliche
amministrazioni mediante concorso, ha riguardo non già alla natura giuridica del
rapporto, ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga
diversamente in casi eccezionali, con il limite della non manifesta irragionevolezza
della discrezionalità del legislatore (cfr. Cass. 30.6.11 n. 14435; Cass. 22.8.06 n.
18276; Cass. 24.2.05 n. 3833).

2.2. — L’accoglimento del primo motivo di ricorso nei sensi anzidetti assorbe
l’esame delle restanti censure.

3.1. – In conclusione, si accoglie il primo motivo di ricorso, si dichiarano assorbiti
i restanti e si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

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Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 co. 2° c.p.c.
la Corte, decidendo nel merito, rigetta le domande di Attilio Confortola, Valerio
Martinetti e Andrea Grosini.

consiglia di compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le
domande di Affilio Confortola, Valerio Martinetti e Andrea Grosini. Compensa fra
le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 16.4.13.

Il difforme esito dei gradi di merito e la complessità delle questioni dibattute

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