Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13247 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12360-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TZIMET S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati EDOARDO ANDREA SAVINO e SILVIA

PANSIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4774/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata.

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pavia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione Tzimet s.p.a. contro un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP relativo al 2007; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che “l’appello non porta elementi probatori e decisivi tali da riformare la sentenza impugnata. La sentenza impugnata, corretta nel suo iter logico e probatorio, merita integrale accoglimento”.

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia invoca violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che la motivazione della CTR sarebbe stata puramente apparente, nè avrebbe trattato la questione posta dall’Ufficio riguardante il fatto che la società aveva sempre avuto rapporti con le medesime società fittizie ed in particolare con gli amministratori di fatto delle stesse, i quali erano soliti effettuare in contanti la quasi totalità dei pagamenti alle cessionarie del rottame: indizi gravi, precisi e concordanti circa l’oggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere;

che, con la seconda, subordinata doglianza, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 nonchè artt. 2697 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTP aveva fondato la sua decisione sulla presunta buona fede della società, per il diritto alla detrazione dell’IVA. Tuttavia, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede sarebbe stata priva di rilievo, anche perchè un operatore economico diligente avrebbe dovuto percepire che la controparte era dedita ad attività fraudolente. Inoltre, in regime speciale di reverse charge, l’onere di provare la buona fede sarebbe dovuto ricadere sul concessionario. Infine, la CTP avrebbe ritenuto erroneamente che la presunta buona fede valesse a consentire non solo la detrazione dell’IVA ma anche a dedurre dall’imponibile i costi fatturati dalla cedente, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;

che la prima doglianza è fondata;

che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Sez. 5, n. 452 del 14/01/2015);

che, nella specie, è evidente come la motivazione della CTR sopra riportata – si limiti ad un generico giudizio di correttezza circa l’operato dei primi giudici, senza minimamente prendere in esame l’argomento dell’appellante inerente all’emissione di fatture soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, che avevano coinvolto la società contribuente;

che risulta così perfino impossibile ritenere che la sentenza impugnata si sia fondata su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda;

che il secondo rilievo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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