Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13247 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24517/2007 proposto da:

N.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso l’avvocato PISANI

FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALVO Antonio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F. (c.f. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 605/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/05/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. N.P. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza 3 luglio 2006 della Corte di Appello di Catania, che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza 21 febbraio 2002 del Tribunale di Caltagirone, pronunciata in una causa da lui promossa nei confronti del signor S. F. e non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale, in quanto l’unica “data attestata dall’ufficiale giudiziario come inizio del procedimento notificatorio (era) quello del 9/4/2003” (e, quindi, successiva alla scadenza del termine di un anno e quarantasei giorni dalla data – 21 febbraio 2002 – di pubblicazione della sentenza appellata) “in cui l’uffidale giudiziario” (aveva) “dato atto di aver spedito il plico raccomandato”, mentre non poteva essere riconosciuta alcuna “rilevanza alla circostanza, evidenziata dall’appellante nella comparsa conclusionale, che sulla prima pagina dell’atto di appello” vi “(fosse)” una stampigliatura con timbro datario indicante la data dell’8/4/03, dal momento che la stessa difetta”(va)” di sottoscrizione che “consentisse) di attribuirla all’ufficiale giudiziario nè” (conteneva) specificazione dell’attività che in tale data sarebbe stata posta in essere. A conclusione dell’unico motivo del ricorso il ricorrente ha formulato il seguente quesito: “Dica la Corte Suprema di Cassazione se dall’esame degli atti del processo iscritto al n. 604/03 della Corte di Appello di Catania emerge che il Collegio giudicante, rilevando d’ufficio, senza aver investito le parti della questione, che la data del 8.4.2003, che entrambe affermano essere quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario non può essere ricondotta a quest’ultimo perchè il timbro datario apposto sulla prima pagina dell’atto di appello non reca alcuna sottoscrizione, ha violato il dovere di collaborazione sancito dall’art. 183 c.p.c., comma 3, il principio del contraddittorio che, ex art. 111 Cost, commi 1 e 2, regola il giusto processo ed il diritto di difesa riconosciuto e tutelato dall’art. 24 Cost., e se la violazione delle citate norme determina la nullità della sentenza oggetto di gravame”.

Il sig. S. – pur avendo avuto regolarmente notificato il ricorso – non ha svolto alcuna attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La questione relativa all’ammissibilità dell’appello in relazione all’osservanza del termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., comma 1 – che è l’unica questione sulla quale è intervenuta la decisione della Corte del merito impugnata con il ricorso – non è stata sollevata d’ufficio dalla stessa Corte, come pure sarebbe stato possibile e anche doveroso -, ma è stata proposta dall’appellato con la comparsa di risposta, con la conseguenza che su di essa si è potuto esplicare in modo adeguato il contraddittorio e l’odierno ricorrente è stato posto in grado di far valere le proprie ragioni e di produrre ogni utile prova idonea a dimostrare che la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare fosse stata effettuata prima della scadenza del termine perentorio per la proposizione dell’appello.

Ciò che è sufficiente per dimostrare la manifesta infondatezza degli addebiti mossi dal ricorrente alla sentenza impugnata.

L’unico punto sul quale la Corte del merito ha dissentito da quanto affermato da entrambe le parti, e cioè sulla prova della data (8 o 9 aprile 2003) in cui l’atto di appello era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione a mezzo del servizio postale, e sul quale perciò è consentito il controllo di legittimità di questa Corte, risulta correttamente deciso dalla sentenza impugnata.

Dovendo escludersi che l’iniziale affermazione dell’appellato che la consegna dell’atto da notificare fosse avvenuta l’8 aprile 2003, peraltro al fine di contrastare l’assunto dell’appellante, dallo stesso successivamente riconosciuto come manifestamente erroneo, che la data di quella consegna fosse stata l’8 marzo 2003 (oltre un mese prima della data della consegna dell’atto al destinatario da parte dell’ufficiale postale), possa produrre gli effetti della mancata contestazione, da parte dell’appellato, della data dell’8 marzo 2003, in quanto un fatto può essere considerato pacifico tra le parti e – come tale – non bisognevole di alcuna ulteriore prova, solo quando non sia prescritta per la sua prova l’atto scritto, deve rilevarsi che la prova di quella data, in considerazione della rilevanza degli effetti, oltre a risultare da un atto scritto, deve essere rigorosa, tanto da non poter dar luogo ad alcun ragionevole dubbio, e non può risultare dalla semplice indicazione di una data sull’atto da notificare della quale non sia possibile individuare con certezza l’autore e la finalità, come è avvenuto nella specie con l’apposizione sulla prima pagina dell’atto di appello della data dell’8 aprile 2003 con un timbro a datario. Deve ritenersi corretta, perciò, la conclusione della Corte del merito che l’unica data della quale potesse tenersi conto fosse quella del 9 aprile 2003 (successiva alla scadenza del termine previsto dal primo comma dell’art. 327 cod. proc. civ.) risultante dalla relazione di notificazione in calce all’atto di appello in cui l’ufficiale giudiziario diede atto di aver spedito il plico raccomandato.

Non avendo la parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto svolto alcuna attività difensiva in questa sede, non deve adottarsi alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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