Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13246 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29600/2018 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico, 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1881/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.D., cittadino del (OMISSIS), ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15 maggio 2018 che rigettava il suo appello avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte rileva che il richiedente, proveniente dal (OMISSIS), aveva indicato quale causa di allontanamento la commissione di sacrifici umani nella zona di provenienza e, quanto alla protezione sussidiaria, la situazione di violenza indiscriminata nel paese.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte di Appello rileva che, secondo le fonti di informazione disponibili, non risulta esservi un conflitto armato interno nell’area di residenza; in particolare, i rischi riferibili al (OMISSIS) riguardano principalmente la zona nord del paese e non quella sud di provenienza del richiedente.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, riteneva l’appello inammissibile in quanto il richiedente si era limitato ad affermare la sua piena integrazione per avere lavorato in Italia per circa un anno, circostanza di per sè inidonea a giustificare il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per essere stato rispettato il principio di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e per la omessa valutazione dichiarazioni rese in commissione. Osserva che la decisione è basata essenzialmente sulla non credibilità della versione dei fatti del ricorrente, mentre il giudice avrebbe dovuto approfondire la situazione generale del Paese, al fine della valutazione della esistenza di quel sistema di violenza generalizzata richiesto dalla norma, che non va inteso soltanto quale violenza di tipo fisico.

Il motivo è infondato in quanto limitato ad una serie di affermazioni di ordine generale sulla normativa applicabile, cui segue una deduzione generica che non tiene conto di come la Corte di Appello segnali che vi erano già state in sede di primo grado adeguate valutazioni basate sulle informazioni disponibili secondo la tipologia di fonti di cui al D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 2 bis.

Il ricorrente, invero, con memoria depositata il 4 novembre 2019, richiama una decisione di questa Corte che avrebbe ritenuto sussistere per il (OMISSIS) le condizioni di violenza indiscriminata. Il riferimento non è però rilevante perchè il contenuto della sentenza richiamata è di diverso tenore: in quella sede si considerava che in sede di merito non era stata espressamente esclusa la attendibilità del richiedente e, quindi, a fronte della allegazione delle date condizioni del paese di provenienza, era illegittima la decisione adottata senza procedere ad alcun accertamento istruttorio di ufficio; il rinvio era disposto, quindi, solo perchè il giudice di merito svolgesse le attività istruttorie cui era tenuto. Quindi non vi era alcuna valutazione pregiudiziale sulle condizioni del (OMISSIS).

Nel caso di specie, innanzitutto è stata rilevata la inattendibilità della versione dei fatti del dichiarante, tale da far venir meno di per sè l’obbligo di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e, comunque, vi è stata l’effettiva valutazione delle condizioni del paese di destinazione.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS).

Il motivo è infondato in quanto innanzitutto non rispetta i limiti di deducibilità di un tale tipo di vizio, contestando in punto di fatto la argomentata decisione dei giudici di merito sulla scorta della rilettura del materiale probatorio e, comunque, ripete delle affermazioni solo generiche su un presunto attuale “rischio paese” nonchè sul possibile coinvolgimento personale del richiedente.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per la mancata concessione della protezione sussidiaria. La violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 per omesso esame delle fonti informative e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.

Il motivo è infondato e, comunque, del tutto generico; richiama notizie generali sul paese per poi proporre una valutazione difforme da quella della Corte di appello. Quindi nè rispetta i limiti del giudizio di legittimità nè, comunque, propone argomenti specifici e correlati al contenuto della sentenza impugnata.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Il Tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè DEL D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 alla L. 14 luglio 2017, n. 110 che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. ed all’art. 3 CEDU.

Il motivo è infondato in quanto limitato ad una generica e ridondante doglianza in ordine alla decisione, ritenuta motivata in modo insoddisfacente rispetto ai documenti prodotti cui segue una lunga trascrizione di argomenti di tipo generale privi di qualsivoglia collegamento al caso concreto.

Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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