Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13246 del 28/05/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 13246 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 25272-2010 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
003999819589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 1027, presso
lo studio dell’avvocato COLAVINCENZO FRANCESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
i.corrante-
2013
1358
con tzo
MOROSILLO ROBERTO MRSRRT64L21H501G,
elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4/B,
presso lo studio degli avvocati FASANO GIOVANNANTONIO
Data pubblicazione: 28/05/2013
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e FASANO RAFFAELA, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 9079/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/10/2009 r.g.n. 1496/06;
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito
l’Avvocato
SBORCHIA
TIZIANA per
delega
COLAVINCENZO FRANCESCA;
udito l’Avvocato FASANO RAFFAELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ragioni della decisione
L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato chiede l’annullamento della sentenza della
Roberto Morosillo, ha dichiarato il suo diritto all’inquadramento nel livello B2
previsto dal ceni per i dipendenti delle industrie grafiche ed affini, con decorrenza dal
9 maggio 1993, condannando l’Istituto al relativo inquadramento ed al pagamento
delle differenze retributive conseguenti.
Il ricorso è articolato in due motivi con i quali si denunziano due pretesi vizi di
motivazione “omessa, insufficiente o contraddittoria”. Con il primo motivo si
denunzia anche un vizio di violazione del ceni grafici.
Il Morosillo si è difeso con controricorso, eccependo la tardività della notifica del
ricorso e quindi la sua inammissibilità, nonché la sua improcedibilità per mancata
produzione del ceni.
Nel merito ne ha eccepito l’infondatezza.
L’eccezione di tardività della notifica non è fondata, perché la notifica è stata
richiesta tempestivamente dal difensore del ricorrente ed è stata effettuata in un luogo
diverso da quello indicato a causa di un errore dell’ufficiale giudiziario, che lo ha
riconosciuto in una sua attestazione scritta, consistente nell’aver tentato la notifica in
via A. Mancini, mentre la richiesta, correttamente, indicava p.za A. Mancini.
È invece fondata l’improcedibilità del secondo motivo in quanto non è stato
depositato il testo integrale del contratto collettivo sul quale il ricorso si basa.
Per il resto (primo motivo e prima parte del secondo motivo) il ricorso è infondato in
quanto la sentenza motiva in modo articolato, completo e coerente il perché le
mansioni accertate sono inquadrabili nel livello B2 del ceni per i dipendenti delle
industrie grafiche ed affini, con decorrenza dal 9 maggio 1993. Con il ricorso si
Ricorso n. 25272.10
Udienza 16 aprile 2013
Pietro Curzio, es
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Corte d’appello di Roma, pubblicata il 9 ottobre 2009, che i accogliendo l’appello di
chiede, in realtà, di rivalutare il merito della decisione, il che non è possibile in sede
di giudizio di legittimità.
Il ricorso, pertanto, nel suo complesso deve essere rigettato, con conseguente
condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente alla rifusione al
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 per
compensi professionali e 50,00 euro per esborsi, oltre accessori di legge, con
distrazione agli avv.ti Giovannantonio Fasano e Raffaella Fasano, dichiaratisi
anticipatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2013
consiglier stensore
legittimità.