Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13246 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. II, 27/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22197-2011 proposto da:

R.R., (OMISSIS), R.M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE LEONARDIS,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI DELUCCA, GIAN LUIGI

MONTI in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.S., V.M., VE.MA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 36 presso

lo studio dell’avvocato RENATO DELLA BELLA, che lì rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SANZIO GENTILI in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.A., C.E., V.R.L.,

R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza a 1167/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Alessandro Marelli per delega dell’Avvocato

Delucca per i ricorrenti, e l’Avvocato Gentili per i

controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità ovvero in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì le sorelle V.R.L. e V.V., nonchè R.R., R.R. e R.M.R., quali figli della sorella premorta V.G.A., affinchè fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili ed immobili caduti nella successione testamentaria dei genitori V.M. e C.M., deceduti rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), i quali con testamenti redatti entrambi in data 25 gennaio 1953, avevano istituito il figlio A., quale erede universale nella legittima e nella disponibile, attribuendo la sola legittima alle figlie, disponendo altresì la C. che la proprietà del fabbricato e del terreno circostante, posti in (OMISSIS), dei quali i coniugi defunti erano comproprietari, dovesse essere attribuita al solo figlio A., insieme con i mobili, la biancheria e gli altri elementi di arredo, relativamente ai quali l’attore chiedeva comunque accertarsi l’avvenuto acquisto per usucapione.

Si costituivano V.V. e gli eredi di V.G. A., i quali contestavano la domanda, deducendo in primo luogo la nullità dei testamenti, in quanto identici e simultanei, chiedendo procedersi alla divisione in base alle regole della successione legittima.

Si costituiva V.R.L. che a sua volta rivendicava la proprietà esclusiva di un mobile “canterano” presente nell’abitazione dei genitori e che quindi era escluso dalla comunione ereditaria.

Con sentenza parziale del 6 marzo 1995, il Tribunale dichiarava la validità dei due testamenti ed autorizzava il sequestro giudiziario dei beni comuni.

Deceduto l’attore, e costituitisi i suoi eredi, V.M., Ve.Ma. e F.S., ammessa ed espletata CTU, con sentenza non definitiva n. 510 del 29 marzo 2000, il Tribunale pronunciava lo scioglimento della comunione dei beni immobili, assegnando gli stessi ai vari condividenti, con la previsione di conguagli in denaro, rigettando la domanda di usucapione dei mobili, per la cui divisione disponeva il prosieguo con separata ordinanza.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU per la stima del beni mobili, con sentenza definitiva n. 695 del 30 luglio 2003, il Tribunale assegnava il compendio mobiliare agli eredi dì V.A., previo versamento di un conguaglio a favore degli altri condividenti.

Avverso le ultime due sentenze, proponevano appello i germani R. lamentando il difetto dì istruttoria in ordine alla titolarità, alle caratteristiche ed alla valutazione economica degli immobili loro attribuiti, nonchè in merito alla valutazione circa la non comoda divisibilità del (OMISSIS), del quale assumevano altresì che ne fosse stata compiuta una stima ingiustificatamente riduttiva.

Lamentavano inoltre che fosse stato escluso dalla comunione il mobile “canterano”, insistendo per il rinnovo della CTU. Si costituivano gli eredi dell’attore che concludevano per il rigetto del gravame, mentre V.R.L., nel richiedere la conferma della sentenza non definitiva, proponeva appello incidentale avverso quella definitiva, insistendo per l’accoglimento della domanda di rivendica del mobile “canterano”.

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n 1167 del 15 ottobre 2010 rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, confermando integralmente le sentenze appellate.

Dopo avere respinto una serie di eccezioni di natura processuale, che non rilevano più in questa sede, riteneva condivisibile la valutazione compiuta dal CTU quanto alla stima e descrizione del fabbricato attribuito agli appellanti principali, disattendendo altresì le critiche alla valutazione di non comoda divisibilità dell’immobile denominato “(OMISSIS)”. Infine disattendeva anche l’appello incidentale relativo alla rivendicazione della proprietà esclusiva del suddetto bene mobile, osservando che la sentenza aveva fatto una corretta valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della prova per testi, le quali deponevano effettivamente nel senso che il bene in oggetto fosse di proprietà esclusiva dell’attore.

Per la cassazione della sentenza, R.R. e R.M. R. hanno proposto ricorso, sulla base di un unico motivo ed hanno resistito con controricorso V.M., Ve.Ma. e F.S..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, articolato in tre distinti punti, i ricorrenti lamentano la contraddittoria, omessa o comunque insufficiente motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Con il primo punto si deduce che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui, pur a fronte della segnalazione della non corretta identificazione catastale del bene denominato ” (OMISSIS)”, e dei dubbi circa l’effettiva proprietà del bene in capo ai coeredi, la Corte distrettuale aveva reputato le contestazioni generiche, sebbene lo stesso CTU avesse segnalato la necessità di dover provvedere ad un riordino della documentazione catastale relativa al cespite in esame. Con il secondo punto si deduce l’omessa motivazione circa le caratteristiche e la valutazione estimativa dello stesso immobile di cui al punto che precede, lamentandosi una sommaria e sbrigativa valutazione dello stesso CTU, successivamente recepita dai giudici di merito. In malta si tratterebbe di un fabbricato in precarie condizioni di conservazione, privo di impianti tecnologici e di allacciamento alla rete dei servizi pubblici, avendo il Comune nel 2003 disposto l’immediata esecuzione di lavori per ovviare alla situazione di pericolo dallo stesso generata.

Di tali elementi non vi sarebbe alcun cenno nella CTU, così che le carenze dell’elaborato peritale andrebbero ad inficiare anche la motivazione della sentenza che ne ha recepito le conclusioni.

Con il terzo punto si sostiene l’omessa e contraddittoria motivazione del fabbricato denominato “(OMISSIS)”, in quanto sia il CTU che i giudici di merito non avrebbero dato conto di una serie di circostanze di fatto, quali la pacifica destinazione del bene ad abitazione di diversi nuclei familiari, di talchè risulterebbe già oggi comodamente divisibile.

Del pari ingiustificata appare la stima dell’immobile da parte dell’ausiliare, avendo questi sottostimato il cespite, trascurando di considerare le puntuali deduzioni del perito di parte. Analoga trascuratezza si rinverrebbe poi nella motivazione delle sentenze sia del Tribunale che della Corte d’Appello.

Infine la motivazione sarebbe altresì contraddittoria nel non avere adeguatamente valutato il tenore delle deposizioni testamentarie, escludendo in toto i ricorrenti dall’attribuzione di beni siti all’interno del detto Palazzo.

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto al primo punto articolato, deve reputarsi che la motivazione della Corte distrettuale si sia peritata dì fornire una risposta alla deduzione della parte ricorrente, in merito alla riscontrata imprecisione e confusione dei dati catastali concernenti l’immobile assegnato a quest’ultima, evidenziando correttamente, come i dati catastali non incidano sulla diversa verifica circa l’effettiva titolarità del bene in capo ai condividenti, palesandosi unicamente la necessità di procedere ad una rettifica dei dati catastali onde prevenire in futuro eventuali contestazioni con i terzi.

Trattasi di motivazione connotata dai requisiti della logicità e della congruenza e che quindi non appare suscettibile di poter portare all’accoglimento del motivo di ricorso.

D’altronde le stesse risultanze della CTU, richiamate nel corpo del ricorso, segnalano indubbiamente la confusione del dato catastale, ma non appaiono in alcun modo idonee a giustificare la conclusione sostenuta dai ricorrenti secondo cui si sarebbe in realtà disposto di beni non facenti parte dell’asse ereditario.

Quanto al secondo punto, il motivo difetta del requisito dell’autosufficienza.

Ed, infatti, assumendosi che le carenze della consulenza tecnica di ufficio, alla quale si è rifatta la decisione impugnata, avrebbero inficiato anche la correttezza della motivazione, si trascura tuttavia di riportare puntualmente in ricorso il contenuto della consulenza in oggetto.

La Corte ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi dettati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, Sentenza a 24148 del 25/10/2013).

E peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei farti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza a 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Per quanto concerne la consulenza tecnica d’ufficio, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13845/07; Cass. 7392/94;

Cass. 16368/14; Cass. 19475/05), ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate; pertanto la parte che deduce un vizio di motivazione od un’erronea valutazione dei dati ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio dì merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005), apparendo altresì necessario che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze o richieste istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica, ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti ed alle richieste formulate nella fase di merito e, tanto meno, i richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità, laddove il giudice deve essere posto in grado di compiere il controllo demandatogli sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non gli è consentito di sopperire con indagini integrative (neppure attraverso la lettura della stessa sentenza impugnata).

La mancata riproduzione del contenuto della CTU impedisce pertanto al Collegio di compiere sulla base dello stesso ricorso il riscontro della denunziata incongruenza ed illogicità della motivazione.

D’altronde in presenza di una motivazione della sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a qua, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, soprattutto a fronte dell’affermazione contenuta nella pronunzia impugnata, secondo cui la descrizione e l’individuazione del bene de quo effettuate da parte del CTU non sarebbero mai state oggetto di doglianza nel corso del giudizio di primo grado.

Ne consegue che le critiche nella formulazione contenuta nel ricorso, si risolvono nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Scz. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009).

Analoghe considerazioni debbono esser svolte quanto al terzo punto del motivo di ricorso, laddove si contesta la valutazione relativa all’immobile denominato (OMISSIS).

A fronte della logica argomentazione della sentenza impugnata nell’esplicitare le ragioni per ritenere il bene in oggetto non comodamente divisibile, i ricorrenti, anche in tal caso omettendo di riprodurre i passi della CTU nella parte in cui ha avuto modo di occuparsi del cespite, ovvero il contenuto della consulenza tecnica di parte, dalla quale dovrebbero evincersi elementi per una diversa stima del bene (contravvenendo in tal modo al principio dell’autosufficienza del ricorso), mirano sostanzialmente ad una rivalutazione non consentita dei fatti di causa.

Nè ad inficiare la formale correttezza della motivazione del giudice di merito appare possibile invocare il fatto che l’immobile nel corso degli anni sia stato occupato da vari nuclei familiari, non infilando tale argomentazione la correttezza della diversa argomentazione della Corte distrettuale, secondo cui la divisione in natura del fabbricato con la creazione di unità immobiliari suscettibili di autonomo godimento, avrebbe determinato la necessità di affrontare costi di rilevante entità, con la necessità anche di dare vita a servitù reciproche (potenzialmente in grado di influire negativamente sul valore delle unità scaturenti dal frazionamento, ove rapportate al valore del bene non frazionato), e senza comunque poter assicurarsi la creazione di porzioni in natura di valore corrispondente alle quote ideali appartenenti alle stirpi dei condividenti.

Infine del pari infondata appare la deduzione circa il mancato rispetto della volontà testamentaria dei genitori, atteso che a fronte della previsione in testamento dell’istituzione di eredi in quote ideali, è connaturale alla stessa funzione della divisione che i diritti dei condividenti possano concretarsi nell’attribuzione di singoli beni, non potendosi invece pretendere che per ogni singolo bene facente parte della comunione debba riconoscersi una quota in natura di entità orrispondente alla quota ideale.

Atteso il rigetto del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico dei ricorrenti, così come liquidate in dispositivo.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida, in favore dei controricorrenti, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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