Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13246 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12357-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.PAISIELLO 26, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LOCONTE, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5057/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata.

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.M.P.S. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il contribuente avrebbe provato di aver introitato, nel 2008, la somma di Euro 120.000 derivante dalla vendita di alcuni immobili – pervenutigli a titolo ereditario – il che avrebbe giustificato l’intera capacità di spesa accertata per il periodo d’imposta.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico rilievo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3: per contrastare l’accertamento sintetico non sarebbe stata sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di disponibilità finanziarie, giacchè il contribuente avrebbe dovuto fornire l’ulteriore dimostrazione dell’utilizzo delle stesse disponibilità finanziarie al fine di sostenere le spese poste a fondamento dell’accertamento da parte del Fisco;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il motivo deve essere disatteso;

che questa Corte (Sez. 6-5, n. 1455 del 26/01/2016) ha ritenuto che nessun’altra prova debba dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi”; che neppure potrebbe evincersi “un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l’effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente”, in quanto “una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all’esistenza di un reddito ma, piuttosto, all’esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta”;

che, d’altronde, questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;

che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati;

che, nella specie tale prova, come emerge dalla sentenza della CTR, è stata fornita dal contribuente e congruamente valutata dai giudici di appello;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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