Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13245 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. II, 27/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21239-2011 proposto da:

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 146, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

ABBADESSA, che lo rappresenta e difende UNITAMENTE all’avvocato

VITO QUARANTA, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., P.V.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO RAVIGNANI, come da procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 341/2011 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Ippolisio Parziale;

udito l’Avvocato Quaranta e l’avvocato Stefania Contaldi, per

Mario Contaldi, che si riportano agli ani e alle conclusioni

assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. Celeste Alberto, che

conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con verbale di conciliazione giudiziale del 13 aprile 1988, che concludeva una causa di divisione giudiziale di fondi agricoli in comproprietà dei sigg.ri P.G., P.A., P. G., nonchè dei sigg.ri P.V.A. e P. S., questi ultimi erano divenni proprietari esclusivi di un appezzamento di terreno su cui insiste un fabbricato rustico. Con la clausola n. 4 nel predetto verbale i comproprietari condividenti avevano concordato, come risulta dalla sentenza di primo grado, che “l’accesso al fabbricato di abitazione assegnato a P.S. e P.V.A. è costituito dall’attuale strada proveniente da (OMISSIS) della larghezza media di 5 mt (cinque) che confina con i terreni assegnati agli stessi P.S. e V.A. come risultante dalla planimetria del Geom.

C. e con il tracciato realizzato dalle stesse parti sull’asse che collega la mezzeria del ponte di accesso alla mezzeria dei pilastri. Prende atto di tale tracciato per quanto lo interessa anche il Sig. P.L., quale proprietario del terreno confinante a nord con la strada oggetto del passaggio.

2. P.V.A. e P.S. citavano in giudizio P.L. chiedendo, per quanto ancora interessa e per quanto risulta dalla sentenza di primo grado, di: a) accertare l’esatto andamento della linea di confine tra la proprietà degli attori e quella del convenuto e di apporre i relativi termini; b) “accertare l’esatto andamento e collopcazione dello stradello della larghezza di 5 mt che corre a cavaliere tra le menzionate proprietà disponendo se del caso l’apposizione dei relativi termini”; c) per quanto di necessità ordinare al convenuto il rilascio e comunque il divieto di transito su eventuali porzioni immobiliari, che a seguito degli accertamenti risultino risultanti di proprietà esclusiva degli attori senza costituire sedime dello stradello di cui sopra”.

3. Il Tribunale di la rigettava le domande, ritenendo che P. L. non si potesse ritenere parte della conciliazione giudiziale.

4. La Corte di appello accoglieva il gravarne di P.V. A. e P.S. e, per l’effetto: “a) accerta e dichiara che il sedime della serfitù di transito costituita come da clausola n. 4) del verbale di conciliazione del 13 aprile 1988 è larga metri cinque e corre tra i fondi di P.V.A. e S. (comune di (OMISSIS) foglio 15, mappali 89 e 76) e rispettivamente P.L. (stesso foglio, mappale 74), secondo la conformazione graficamente rappresentata nelle tavole 8, 9, 10 e 11 dellq relazione tecnica; b) ordina la conseguente apposizione dei termini confinanti e a P.L. di rimuovere dal sito della servitù tutto quanto costituisse ostacolo all’esercizio della stessa e di rilasciare a favore dei predetti P.S. e V. A. le porzioni che, a seguito dell’accertamento, risultassero di proprietà esclusiva”.

5. Impugna tale decisione P.L., che articola cinque motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso.

1.1 – col primo motivo si dedujce: “violazione e falsa applicazione dell’at. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.2 col secondo movivo si dseduce: vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa la ritenuta individuazione dcell’oggetto della domanda d’appello nella corretta ricollocazione dello stradello per cui è causa”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 in ordine alla mancata corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato (ultrapetizione);

I tre motivi suindicati vengono trattati unitariamente dal ricorrente, il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo statuito su domande non proposte dagli originari attori.

Osserva il ricorrente che, a fronte della domanda di accertamento dell’andamento dello stradello la Corte di appello aveva pronunciato con riguardo al sedime della servitù di transito di cui alla clausola n. 4 del verbale di conciliazione con tutte le conseguenze in ordine alla individuazione anche delle rispettive proprietà e della individuazione dei relativi confini.

1.4 – Col quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione art. 360 c.p.c., n. 5 per aver ritenuto la Corte di appello P. L. parte degli accordi di cui al verbale di conciliazione del 13.4.88.

1.5 Col quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazioni dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si contesta il regolamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Se pure ai limiti dell’ammissibilità, come osservato dai controricorrenti il ricorso evidenzia nel suo complesso i vizi motivazionali e decisionali della sentenza impugnata, la quale nel suo dispositivo e nel suo argomentare parte da un presupposto non indicato e nemmeno invocato dagli odierni controricorrenti, attori in primo grado, e cioè l’esistenza di una servitù di passo sullo stradello a cavaliere tra le proprietà, avendo gli attori fatto esclusivo riferimento invece all’accertamento del confine e del suo andamento anche con riguardo alla strada, che appare essere di proprietà degli stessi attori e sulla quale non sembra che vi siano diritti del P.L., La denuncia del vizio in procedendo consente l’accesso agli atti dai quali risulta (vedi sentenza di primo grado) che la conciliazione giudiziale non riguardava P.L., che non era condividente che era presente alla scrittura quanto allo stradello in questione, di cui alla clausola n. 4, per il quale si limitava ad una presa d’atto del suo andamento. Risulta, perii sempre dalla sentenza impugnata, al successivo punto 10 della stessa scrittura di conciliazione (vedi pag. 5 della sentenza) quanto segue: “il signor P.L., quale proprietario del (…) mappale 75, riconosce l’esistenza di una servitù di passo a titolo gratuito(…). Siu tratta di servitù riguardante altro mappale di sua proprietà, il 75 e non il 74, che viene indicato fin dalla citazione come unico confinate con lo stradello.

In tale situazione, non è agevole comprendere il portato del decisum della sentenza impugnata, che sembra far riferimento a diritti diversi da quelli azionati nel presente giudizio. la Corte locale nemmeno ha fatto riferimento ai titoli con riguardo ai quali si sarebbe dovuto procedere all’accertamento e alla regolazione dei confini. Di qui la necessita di un approfondimento, anche motivazionale, in sede di rinvio con riguarda ai profili indicati.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata per quanto di ragione nei sensi su indicati con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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