Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13245 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12716/2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta

Strumia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 4-3-2019 e comunicato il 5-32019 il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso di K.M., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso dalla persona di cui era debitore per il pagamento di stoffe, andate distrutte nell’incendio del suo negozio di sarto. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10,13 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 omesso esame di un fatto decisivo; 2. Art. 360 c.p.c., n. 4, motivazione apparente motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; 4. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa motivazione, nullità in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Nell’illustrare congiuntamente i primi due motivi, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale e deduce di avere fornito riscontri oggettivi al suo racconto. In particolare richiama la documentazione medica attestante la presenza di corpi estranei metallici nel cranio e nei seni paranasali e la relazione medico-legale, pure allegata, da cui risultava che si trattava di corpi estranei compatibili con residui colpi di arma da fuoco. Rimarca di aver compiuto ogni sforzo per circostanziare la sua domanda, che era stata tempestiva, deduce che il Tribunale non si è attenuto ai parametri legali di credibilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, e non ha esercitato i poteri istruttori ufficiosi, argomentando il rigetto con motivazione meramente apparente. Con il terzo motivo (rubricato come quarto) il ricorrente si duole, altresì, del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiama la normativa di riferimento e pronunce di questa Corte, deduce di aver rischiato la vita per raggiungere l’Italia, di impegnarsi nell’apprendimento della lingua italiana e di avere intrapreso un percorso lavorativo, manifestando la volontà di inserirsi nel substrato sociale.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Le censure sono dirette a sollecitare una rivisitazione del merito in ordine al giudizio di non credibilità, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio del poteri istruttori ufficiosi.

Il Tribunale, all’esito dell’audizione del ricorrente, ha esposto, con motivazione adeguata, le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (pag. 4 e 5 decreto impugnato), rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate (anche sui frammenti metallici nel cranio, riconducibili a possibili pallini da caccia – e in dettaglio sulle incongruenze tra le diverse versioni dei fatti rese avanti alla Commissione Territoriale e in sede di audizione giudiziale).

Secondo l’orientamento di questa Cortei al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e detto vizio non ricorre nella specie, avendo il Tribunale dato conto, con motivazione adeguata, di aver valutato i fatti allegati.

Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).

3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

3.2. Ciò posto, il ricorrente, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, anche riguardo al livello di integrazione in Italia, dato che afferma di aver intrapreso un percorso lavorativo senza altro precisare.

Il ricorrente non esprime specifiche critiche al percorso argomentativo del Tribunale, che ha esaminato i fatti allegati a supporto della richiesta di protezione umanitaria, anche in ordine allo svolgimento di corsi di italiano e di tirocinio formativo, nonchè con riguardo alla documentazione medica prodotta, ed ha ritenuto, con adeguata motivazione, insussistente ogni profilo di vulnerabilità, effettuando la comparazione con la sua regione di provenienza, ove conserva legami familiari. La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018) e la censura si risolve in una sostanziale richiesta di riesame del merito.

4. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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