Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13244 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27770/2018 proposto da:

C.M.N., elettivamente domiciliato presso lo Studio

dell’avv. Andrea Maestri in Ravenna, Via Meucci n. 7;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Per Il

Riconoscimento Protezione Internazionale Bologna Sezione Distaccata

Forlì Cesena;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1446/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M.N., cittadino del (OMISSIS), ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 maggio 2018 che rigettava il suo appello avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Espone la Corte di appello:

il richiedente dichiara di essere musulmano, di lingua bengalese ed indifferente alla attività politica e di essere espatriato in Libia per motivi economici. La insostenibilità della situazione socioeconomica in tale ultimo paese lo aveva indotto a trasferirsi in Italia. A tali circostanze ha poì aggiunto il serio timore di persecuzione ad opera di uno zio che minacciava la famiglia di farlo finire in prigione nel caso in cui non avesse restituito del denaro preso in prestito.

La versione dei fatti e gli stessi motivi di appello erano del tutto generici. Nè vi è prova della situazione di violenza generalizzata del (OMISSIS) e che tale situazione sia ricollegabile alla condizione individuale. Non sussistono neanche condizioni personali di vulnerabilità che giustifichino la protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di legge con riferimento al diniego della protezione sussidiaria od umanitaria. Rileva che non vi è stata adeguata valutazione della condizione individuale del ricorrente nonchè della situazione socioeconomica e politica del paese di provenienza.

Il motivo è infondato. Risulta dalla motivazione della Corte di appello che i temi posti dal ricorrente sono stati stato oggetto di specifica motivazione; in particolare la Corte ha svolto le attività di verifica con utilizzazione dei rituali canali informativi nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria. Il ricorso, quindi, non rileva la violazione effettiva delle norme invocate ma mira a contrapporre una propria diversa valutazione sulla presunta condizione oggettiva di pericolosità del (OMISSIS), peraltro sulla scorta di argomentazioni generiche e stereotipate, evidentemente utilizzate per più situazioni diverse, senza basi fattuali.

Con il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, ed alla Convenzione di Ginevra sulla Protezione dei Rifugiati. Chiede di interpretare le norme richiamate nel senso che la protezione internazionale vada estesa a tutti i paesi in cui il migrante si sia trovato; in particolare fa riferimento alla Libia.

Il motivo è inammissibile. Non risulta che il respingimento possa essere disposto verso un paese diverso dal (OMISSIS), di origine del ricorrente e, comunque, tale questione non risulta dedotta in fase di merito. In ogni caso, si è in presenza di allegazioni del tutto generiche.

Con il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti per il riconoscimento alla protezione umanitaria. si duole che la decisione sia stata adottata sulla scorta della mancata allegazione di fatti di tipo personale lì dove doveva tenersi conto delle condizioni di vita in (OMISSIS).

Il motivo è infondato poichè la Corte di Appello ha espressamente valutato la richiesta di protezione umanitaria, escludendo che fossero state indicate le specifiche ragioni di vulnerabilità personale del ricorrente e, comunque, valutando la non sussistenza di condizioni rilevanti di rischio del paese di appartenenza, nell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA