Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13244 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13244 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: COLETTI DE CESARE GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso 25826-2008 proposto da:
GAUDINO ANTONIO GDNNTN61C04L259U, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANGELONE RENATO, PAGNOZZI GIOVANNA, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1223

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 28/05/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI
CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, giusta in calce alla
copia notificata del ricorso;

avverso la sentenza n. 7061/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 30/11/2007 R.G.N. 7777/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. GABRIELLA
COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO,che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– resistente con mandato –

Ritenuto in fatto
Gaudino Antonio proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
che aveva rigettato, per difetto del requisito sanitario, la domanda da lui proposta nei confronti
dell’INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e all’assegno di
invalidità civile.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione

socio-economici, a tal fine nessun rilievo potendo attribuirsi alle dichiarazioni contenute nel
prodotto atto notorio.
Il Gaudino chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a un unico motivo.
L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori, che hanno, poi, partecipato
all’udienza di discussione..
Considerato in diritto
La sentenza è redatta con motivazione semplificata, come disposto dal Collegio.
Nell’unico motivo, con denuncia di falsa applicazione degli artt. 116, 421,437,442 c.pc.. e di
vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto non
provati i requisiti socio- economici senza doverosamente esercitare il potere di provvedere di ufficio
ad integrare la documentazione prodotta unitamente al ricorso introduttivo di primo grado (atto
notorio attestante la mancanza di redditi, richiesta di iscrizione nelle liste speciali, stato di famiglia
e residenza) non vertendosi nell’ipotesi di un’assoluta carenza di prova. Conclude il motivo di
ricorso con il seguente quesito di diritto: ” Se nella materia previdenziale trattata con il rito del
lavoro il Giudice, anche in grado di appello ex art.437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già
acquisite, debba o meno esercitare il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori
sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto
in contestazione”.
Il motivo è privo di fondamento.
Indipendentemente da ogni valutazione sull’ ammissibilità della censura alla stregua
dell’art.366 bis cod.proc.civ. ( applicabile, nella specie, ratione temporis), è assorbente la
considerazione che il mancato esercizio da parte del giudice di merito dei poteri ufficiosi ex artt.
421 e 437 cod. proc.civ. non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia
investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi
istruttori (v. Cass. n.12717 del 2010, n.6023 del 2009, 14731 del 2006). E nella specie non risulta
che una simile richiesta sia stata formulata in sede di merito.

affermando che il Gaudino non aveva dimostrato di essere in possesso dei prescritti requisiti

Per completezza di motivazione va, comunque, osservato che i poteri istruttori officiosi non
possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva
degli oneri delle parti medesime e da tradursi in poteri di indagine e di acquisizione del tipo di
quelli propri del procedimento penale, ma sono esercitabili soltanto per integrare le prove già
esistenti allorché queste ultime siano insufficienti a fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi del
diritto azionato, ma offrano, al riguardo, significativi dati di indagine (v., tra tante, Cass. n.12002

Siffatta condizione, peraltro, non ricorre allorché la dimostrazione della sussistenza dei
requisiti socio-economici, necessaria al riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità
civile, sia fornita attraverso un’autocertificazione com’ è l’atto notorio, essendo quest’ultimo
rilevante nei soli rapporti amministrativi e privo, invece, di qualunque efficacia, anche solo
indiziaria, in sede giurisdizionale, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie
dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l’ammissione di
controparte possono esonerarla dallo “onus probandi” (Cass. n.12328 del 1993, n.2628 del 2001,
Sez.un. n. 5167 del 2003, Cass. n.7299 del 2004, n.15486 del 2007, n.25800 del 2010, n.7220 del
2013 e numerose altre conformi).
Quanto al rilievo secondo cui il giudice d’appello avrebbe mancato di considerare la
ulteriore documentazione prodotta con l’atto introduttivo della lite, è sufficiente osservare che, in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il relativo contenuto non è
stato trascritto (almeno nelle sue parti essenziali) , onde nessuna valutazione può essere espressa
sulla rilevanza e decisività della medesima.
In conclusione il ricorso è rigettato.
Il ricorrente è esonerato dalle spese del presente giudizio ai sensi dell’art.152 disp.att.
cod.proc.civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n.269 del 2003 (conv. in legge
n.326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis (ricorso di primo grado anteriore al 3
ottobre 2003).

PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2013
Il C ns. estensore

del 2002, n.11847 del 2009, n.6205 del 2010) .

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