Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13244 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. II, 27/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12219-2011 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale rilasciata a margine del ricorso dall’Avv.

LUIGINO M. MARTELLATO del foro di Venezia (CF:

MRTLNIa152D18D578U), con domicilio eletto presso lo studio

dell’Avv. RENAIO MIELI, in ROMA, LARGO DELLA GANCIA n. 5, al cui

numero di fax 06/37351310 e/o indirizzo di posta certificata

luiginomaria.martellato-coavenezia.it dichiara di volere ricevere

le comunicazioni e le notificazioni come per legge;

– ricorrente –

e contro

MG SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 182/2010 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per ‘accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1998, il condominio (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il precetto del 9 novembre 1998, col quale la MG. S.r.l. gli aveva intimato il pagamento della somma di Lire 26.365.481. Deduceva l’opponente che l’intimante società non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, essendosi il suo credito, quanto meno parzialmente, estinto, per effetto di compensazione legale con il credito vantato nei suoi confronti dal condominio in ordine alla somma di Lire 249,000,000, di cui al decreto ingiuntivo n. 219/1998, emesso in data 25,91998 dal Tribunale di Sassari.

L’opponente, inoltre, offriva banco iudicis la somma equivalente alla differenza fra i due crediti.

La M.G. S.r.l. resisteva all’opposizione rilevando che il credito eccepito in compensazione era fondato su decreto ingiuntivo solo provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. e che il precetto, parimenti, era fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. I due crediti, pertanto, non erano egualmente liquidi ed esigibili e il credito eccepito in compensazione era contestato e oggetto di un giudizio di opposizione già radicato.

Con sentenza depositata il 16 settembre 2004, il Tribunale di Sassari rilevava che, medio tempore, il decreto ingiuntivo opposto in compensazione, pari a Lire 246.474.005, era divenuto definitivo, per essere stata dichiarata improcedibile l’opposizione, e che l’avere il Condominio eccepito in compensazione il medesimo credito in altro procedimento pendente fra le parti era fatto irrilevante. Quindi, considerato che il condominio, nel corso del giudizio, aveva versato la somma di Lire 11918.586, il Tribunale dichiarava estinto sino alla concorrenza di Lire 246.474.005 il credito vantato dalla società attrice e accertava che il residuo credito dell’opposta era di Euro 1.018,91; condannava, inoltre, la medesima società alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dal condominio.

2. – Avverso detta sentenza ha proposto appello la M.G. S.r.l., lamentando che erroneamente il primo giudice aveva dichiarato la compensazione, atteso che, seppure il credito vantato dal Condominio era divenuto, in corso di giudizio, definitivo, quello dell’appellante era sfornito del requisito della certezza, ancora pendendo il relativo giudizio. La società evidenziava, inoltre, che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che il condominio aveva eccepito il medesimo credito in compensazione in altro procedimento tuttora in corso, e che la sentenza era ingiusta anche relativamente alla statuizione sulle spese, atteso che il credito eccepito in compensazione era diventato certo successivamente al precetto ed all’opposizione.

il condominio ha resistito all’appello.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l’opposizione a precetto proposta dal Condominio Eurotel Capocaccia. Secondo la corte d’appello, poichè la compensazione è configurata dall’ordinamento quale mezzo di estinzione delle obbligazioni, non può dubitarsi che essa postuli, di necessità, il definitivo e non più discutibile accertamento di entrambe le obbligazioni da estinguere. Nella specie, il credito vantato dall’appellante, quantunque consacrato in un titolo avente provvisoria esecuzione, era sub iudice e, quindi, controverso e suscettibile di accertamento negativo ovvero di modificazioni quantitative.

Difettando il requisito della certezza, tale credito non era, dunque, suscettibile di compensazione. Le spese del doppio grado di giudizio venivano poste a carico della parte soccombente.

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.

La M.G. Srl., pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – In via preliminare va riconosciuta la legittimazione processuale alla proposizione del ricorso, essendo stata prodotta, con la memoria del 28 aprile 2016, la delibera di ratifica da parte dell’assemblea condominiale, che autorizza l’amministratore a promuovere il giudizio (Cass. 4 febbraio 2010, n. 2584).

2. – Con l’unico morivo di doglianza si censura l’illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1243 c.c.. Secondo parte ricorrente, è del tutto irragionevole ed erronea l’affermazione del giudice d’appello secondo cui il credito della società M.G. S.r.l. non sarebbe ceno e liquido e quindi impedirebbe la compensazione con un credito certo vantato dal condominio. Il requisito della certezza del credito opposto in compensazione non risulta, infatti, previsto dall’art. 1243 c.c., il quale richiede espressamente soltanto che il credito sia liquido (o di facile c pronta liquidazione) ed esigibile.

2.1. – Il motivo è fondato.

La compensazione presuppone che ricorrano, i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che sì tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile c pronta liquidazione).

La compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicchè la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poichè tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324).

La compensazione legale, tuttavia, non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinchè la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (Cass. 31 maggio 2010, a 13208).

La compensazione giudiziale, invece, prevista dall’art. 1243 c.c., comma 2, può essere disposta dal giudice quando il credito (lliquido) opposto in compensazione sia dì facile e pronta liquidazione.

Questa forma di compensazione si distingue da quella legale per il fatto che mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione (Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923).

L’apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, e dunque anche in riferimento all’an debeatur (Cass. 20 giugno 2003, n. 9904) e costituisce un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 26 settembre 2005, n. 18775). Il giudice che non riconosca la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in un autonomo giudizio (Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923).

La compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243 c.c., comma 2, presupponendo l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (Cass. 25 mavpio 2004, n. 10055).

Qualora, invece, il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell’attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto (Casa. 5 gennaio 2005, n. 157).

2.2. – Nella specie, il credito vantato dal ricorrente era senz’altro liquido ed esigibile.

Il credito opposto in compensazione dal ricorrente condominio (OMISSIS), oggetto di un decreto ingiuntivo, risultava poi definitivamente accertato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione.

Il credito opposto in compensazione, pertanto, era senz’altro liquido ed esigibile, così come richiesto dall’art. 1243 c.c., comma 2.

Parimenti lo era il credito che aveva formato oggetto della richiesta di esecuzione forzata da parte della M.G. S.r.l., in quanto contenuto in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e che altrimenti non avrebbe potuto dar luogo all’esercizio dell’azione esecutiva.

La circostanza che fosse pendente l’opposizione avverso quest’ultimo decreto ingiuntivo non incide sulla possibilità di disporre la compensazione giudiziale, che presuppone che il credito (illiquido) opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, versandosi altrimenti nella diversa ipotesi della compensazione legale. Pretendere che entrambi crediti in questo caso siano oggetto di un accertamento definitivo col valore del giudicato condurrebbe alla situazione paradossale che il credito azionato, non definitivo, sarebbe suscettibile di esecuzione mentre quello certo non potrebbe essere opposto in compensazione.

D’altronde appare connaturale allo stesso istituto della compensazione giudiziale, che il credito che si pretende di estinguere in tutto o in parte mediante l’istituto de quo, sia un credito sub iudice, posto che la valutazione circa i presupposti per l’operatività della fattispecie estintiva è rimessa al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna (o come nel caso di specie sulla richiesta di esecuzione), il che quindi esclude a monte che anche il credito da estinguere debba essere stato accertato con sentenza definitiva.

Non vi è invece interferenza con la questione rimessa alle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza dell’11 settembre 2015, n. 18001, vertendosi in quel caso in una fattispecie in cui a non essere certo era il credito opposto in compensazione, in quanto fondato su sentenza non ancora passata in giudicato. Nel caso di specie, invece, il credito portato in compensazione è senz’altro certo, essendo passata in cosa giudicata in corso di causa la pronuncia di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta nei confronti del decreto monitorio su cui si fonda la pretesa della società intimata.

2.3. – La decisione impugnata, pertanto, va cassata riguardo al motivo accolto, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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