Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13244 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15471-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G. in qualità di legale rappresentante pro tempore

dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIlETTANTISTICA FUSIGNANO CALCIO 1996 –

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SERRADIFALCO

7, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FAVA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FOCACCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1013/4/2015 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 14 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 142/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna che aveva accolto il ricorso della Associazione Sportiva Dilettantistica Fusignano Calcio 1996 contro l’avviso di accertamento IVA 2006. La CFR osservava in particolare che andava confermato il giudizio di merito della CTP in ordine al mancato pieno assolvimento dell’onere probatorio – gravante sull’Ente impositore, anche con l’utilizzo di presunzioni – riguardante l’inesistenza delle operazioni fatturate per prestazioni pubblicitarie della associazione contribuente in favore di soggetti terzi e quindi oggetto della ripresa fiscale in base alla previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, così recuperandosi la differenza di quella forfetariamente versata in applicazione delle previsioni agevolative di cui alla L. n. 398 del 1991. Rilevava altresì il giudice di appello che le presunzioni basanti l’atto impositivo impugnato erano vinte dalla effettiva attività espletata dalla ASD Fusignano Calcio 1996.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1′ Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’associazione contribuente, che successivamente ha depositato memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione mancante/meramente apparente, con violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, poichè la CTR ha essenzialmente motivato per relationem la propria pronuncia, ma in modo inautonomo ed apodittico.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – vi è doglianza per violazione/falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 cod. civ., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, poichè la CTR ha effettuato un’applicazione erronea ed illegittima delle regole di giudizio inerenti le presunzioni semplici e l’onere probatorio.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che:

-la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01)

-“In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

-“In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995 – 01).

La sentenza impugnata contrasta all’evidenza con tutti e tre tali arresti giurisprudenziali.

Per un verso infatti contiene richiami meramente formali e non argomentati alla sentenza di primo grado, per un altro si riporta a regole di giudizio astratte, ma senza concretamente riferirle all’oggetto fattuale del processo, limitando la propria argomentazione di merito alla considerazione che “la disamina delle fatture non contribuivano al disconoscere che quelle operazioni riguardassero proprio le specifiche attività colà descritte. Inoltre le tre associazioni (..) risultavano esistenti ed operative: contribuivano al raggiungimento degli scopi sociali, fornivano prestazioni pubblicitarie e stipulavano convenzioni per disputare nel medesimo comunale di Fusignano partite di calcio con evidenti vantaggi economici e di marketing”.

Omesso dunque qualsiasi specifico riferimento ai rilievi dell’Ente impositore, la CTR ha peraltro anche affermato assolto un onere contro probatorio dell’associazione contribuente in modo del tutto generico e meramente assertivo.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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