Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13244 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.LLI ALMICI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), già S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 144, presso l’avvocato PARENTI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLI BRUNO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

THESAURUM LEASING S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

sul ricorso 3842-2006 proposto da:

THESAURUM LEASING S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAVALLINI FRANCOLINI MARCO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.LLI ALMICI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 531/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO CANITARO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

LUDOVICA FRANZIN, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale; l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 Dicembre 1997 la THESAURUM LEASING s.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo la F.ili ALMICI s.r.l. per ottenere la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 1, legge di nove contratti di compravendita aventi ad oggetto autoveicoli, per manifesta sproporzione delle prestazioni corrispettive. In subordine, invocava l’applicazione del secondo comma della norma, in considerazione della consapevolezza, da parte della società acquirente, dello stato di insolvenza della venditrice.

Costituitasi ritualmente, la F.lli ALMICI s.r.l. eccepiva, in via preliminare, la prescrizione, dal momento che l’azione revocatoria era stata esercitata il 24 dicembre 1997, decorso il quinquennio dalla sentenza dichiarativa dell’insolvenza emessa in data 23 dicembre 1992; nonchè l’inapplicabilità della c.d. Legge Prodi, dichiarata in contrasto con la normativa comunitaria da varie pronunce della Corte di giustizia europea.

Nel merito, eccepiva l’inesistenza del presupposto oggettivo della fattispecie revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, dato il degrado e il deprezzamento commerciale degli automezzi, bisognosi di costosi lavori di manutenzione e recupero.

Esperita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Bergamo, con sentenza 29 novembre 2002, in accoglimento parziale dalla domanda, dichiarava l’inefficacia relativa di sette dei nove contratti impugnati e condannava, per l’effetto, la F.lli ALMICI s.r.l. al pagamento del controvalore degli automezzi, pari ad Euro 227.657,56.

In accoglimento parziale del gravame principale della F.lli ALMICI s.r.l., la Corte d’appello di Brescia, con sentenza 15 giugno 2005, rigettava la domanda di revoca di due contratti di compravendita, per difetto dell’elemento psicologico della scientia decoctionis, e respingeva l’impugnazione incidentale della THESAURUM LEASING s.p.a.

in amministrazione straordinaria.

Motivava:

– che era infondata l’eccezione di inammissibilità dell’azione revocatoria, per illegittimità della L. 3 aprile 1979, n. 95 (c.d.

Legge Prodi), giacchè non si verteva in tema di aiuti di stato in contrasto con la normativa comunitaria;

– che era pure infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale della domanda: sia perchè proposta l’ultimo giorno utile (24 dicembre 1997) rispetto alla sentenza dichiarativa dell’insolvenza (23 dicembre 1992), sia perchè il dies a quo decorreva dalla data del successivo decreto che disponeva l’apertura della procedura e la nomina del commissario, unico legittimato all’esercizio dell’azione;

– che andava confermato il giudizio di sproporzione, L. Fall., ex art. 67, comma 1, tra il valore di mercato dei beni venduti ed il prezzo pagato sulla base degli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio;

– che non era invece dimostrata, in ordine ai contratti revocati dal Tribunale L. Fall., ex art. 67, comma 2, la scientia decoctionis da parte dell’acquirente, che ignorava l’appartenenza della Thesaurum Leasing s.p.a. al c.d. gruppo Lombardi, la cui insolvenza era di dominio pubblico.

Avverso la sentenza, notificata il 9 novembre 2005, la F.lli. Almici s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi e notificato il 16 dicembre 2005.

Deduceva:

1) la violazione di legge, nella ritenuta ammissibilità dell’azione revocatoria nel contesto della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, la cui contrarietà alla normativa comunitaria risultava da pronunce della Corte di giustizia europea;

2) la violazione dell’art. 2903 cod. civ. nel mancato rilievo della prescrizione della domanda;

3) la violazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., giacchè la corte territoriale aveva fatto mal governo del principio enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla data di nomina del commissario governativo, applicandolo ad un’ipotesi di estensione alla Thesaurum Leasing s.p.a. della preesistente procedura concorsuale relativa al c.d.

gruppo Lombardi: caratterizzata dalla nomina del medesimo commissario governativo, in grado quindi di esercitare ab initio razione revocatoria;

4) l’inosservanza degli artt. 2697 c.c., L. Fall., art. 67, comma 1, artt. 244 e 281 ter cod. proc. civ. nell’accertamento della grave sproporzione tra il valore dei beni ceduti ed il corrispettivo pagato: con diniego della prova testimoniale dedotta sul punto, motivato con un aprioristico apprezzamento di inattendibilità del teste indicato;

5) la violazione della L. Fall., art. 67, nella determinazione della somma da restituire, riferita alla data di stipulazione dei contratti revocati, anzichè alla data della domanda, e per di più gravata di rivalutazione monetaria, nonostante la sua natura di debito di valuta.

Resisteva con controricorso la Thesaurum Leasing s.p.a. che proponeva altresì ricorso incidentale, volto a denunziare la violazione della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2, nonchè la carenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda revocatoria per tre automezzi Mercedes e un autobus Volvo, ad onta della sproporzione del prezzo rispetto al loro valore.

All’udienza del 21 aprile 2011 il Procuratore generale ed il difensore della THESAURUM LEASING s.p.a. in amministrazione straordinaria precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 32094 R.G. 2005 e del ricorso incidentale n. 3842 R.G. 2006, concernenti entrambi la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge, nella ritenuta ammissibilità dell’azione revocatoria.

Il motivo è infondato.

E’ jus reception, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, che nessun carattere selettivo, configurabile come aiuto di Stato, proibito ai sensi dell’art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può essere ravvisato nell’azione revocatoria fallimentare, volta alla tutela della par condicio creditorum nella fase liquidatoria dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

così come avviene in sede fallimentare (Cass., sez. 1, 3 maggio 2007, n. 10.208; Cass., sez. 1, 25 maggio 2007, n. 12.313; Cass., sez. 1, 19 gennaio 2007, n. 1152).

Con il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, la ricorrente censura il mancato rilievo della prescrizione della domanda;

Al riguardo si osserva come la corte territoriale abbia enunciato due distinte rationes decidendi, convergenti ai fini del rigetto dell’eccezione. Ha negato, innanzitutto, che alla data di notificazione dell’atto di citazione (24 dicembre 1997) fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, seppur fatto decorrere dal 23 dicembre 1992, data della sentenza dichiarativa dell’insolvenza.

La statuizione, sul punto, è erronea.

Il termine quinquennale infatti andava a scadere il 23 dicembre 1997;

fermo il principio che non dovesse essere computato il dies a quo (altrimenti, la prescrizione sarebbe maturata il 22 dicembre, ultimo giorno dell’anno solare preso in considerazione).

Resta, peraltro, corretta ed autonomamente idonea a sorreggere il rigetto dell’eccezione la seconda ratio decidendi, secondo cui, nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria, l’azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l’apertura della procedura, con nomina del commissario, unico soggetto legittimato ad agire: con la conseguenza che il termine di prescrizione non decorreva, nella specie, dal 23 dicembre 1992 (data della sentenza dichiarativa dell’insolvenza), bensì dal successivo decreto di nomina del commissario governativo, che segnava il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ex art. 2935 cod. civ. (Cass., sez. unite, 15 giugno 2000, n. 437; Cass., sez. unite, 19 luglio 2000, n. 502; Cass., sez. 1, 9 novembre 2007, n. 23.398).

Nè vi sono ragioni per distinguere la fattispecie in esame da quella esaminata dalla giurisprudenza sopra richiamata, sol perchè la Thesaurum Leasing s.p.a. era società appartenente da un gruppo già dichiarato insolvente e sottoposto ad amministrazione straordinaria.

E’ di tutta evidenza che prima della nomina del commissario giudiziale non vi era alcun soggetto legittimato processualmente ad agire in giudizio, L. Fall., ex art. 67, in nome e per conto della singola procedura concorsuale THESAURUM LEASING s.p.a.

Anche il quarto motivo, con cui si denunzia la violazione di legge nell’accertamento della grave sproporzione tra il valore dei beni ceduti ed il corrispettivo pagato, è infondato.

La Corte d’appello di Brescia ha basato l’accertamento del presupposto oggettivo della fattispecie revocatoria sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio – ritenute pienamente attendibili e di per sè risolutive – secondo cui il prezzo di acquisto degli automezzi era inferiore, nei vari contratti, di uno scarto oscillante tra il 41,7% e l’87,5% rispetto al valore di mercato: percentuale, di gran lunga superiore a quella del 25% comunemente ritenuta congrua ad integrare il requisito di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1.

Trattandosi di valutazione fondata su cognizioni tecniche, non poteva intrinsecamente essere contrastata con una deposizione testimoniale che non cadesse su eventi specifici (espressamente esemplificati in sentenza in eventuali danneggiamenti degli automezzi, da incidente stradale) idonei a giustificare un divario tanto vistoso dai prezzi correnti. In tale contesto motivo, analitico ed immune da mende logiche, il riferimento alla poca attendibilità attribuita ex ante all’unico teste indicato dall’appellante F.lli Almici s.r.l., in considerazione del suo interesse indiretto alla controversia, assume solo valore argomentativo e accessorio e si sottrae, quindi, alla censura di violazione di legge.

Con il quinto motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 67, nella determinazione della somma da restituire, riferita alla data di stipulazione dei contratti revocati.

Anche questo motivo è infondato.

In primo luogo, la configurabilità come debito di valore, e non di valuta, dell’obbligazione restitutoria conseguente all’accoglimento della revocatoria fallimentare è da considerarsi principio consolidato. Non soltanto quando la revocatoria abbia ad oggetto l’alienazione di beni determinati non restituibili in natura, bensì solo mediante equivalente pecuniario; ma altresì quando oggetto della revocatoria sia un pagamento. Anche in tal caso, infatti, la natura di debito di valore deriva dalla funzione indennitaria della revocatoria, tesa ad elidere le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori. Ne consegue che il debito restitutorio, per assolvere pienamente alla funzione di reintegrazione del patrimonio del fallito, è soggetto a rivalutazione monetaria, al fine di ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell’atto revocato (Cass., sez. 1^, 8 Aprile 1998 n. 3651; Cass. 4 Aprile 1997, n. 2936).

Anche la maturazione di interessi sulla somma rivalutata è indubitabile, essendo volta a compensare il danno da ritardo. Mentre, cioè, la rivalutazione tende a restituire alla massa dei creditori il medesimo valore indebitamente sottratto, adeguandolo alla data della decisione, gli interessi legali svolgono la diversa funzione di risarcire il danno per la ritardata acquisizione del bene.

Inammissibile appare infine il ricorso incidentale della THESAURUM LEASING s.p.a. in amministrazione straordinaria, risolventesi in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

Nel respingere le domande relative ai quattro automezzi in questione, la corte territoriale ha escluso, da un lato, che sussistesse il presupposto oggettivo della grave sproporzione di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, superiore al 25% tra prezzo di mercato e prezzo dei contratti di compravendita, che costituisce parametro consolidato nella giurisprudenza di legittimità; e dall’altro, ha negato la sussistenza della scientia decoctionis L. Fall., ex art. 67, comma 2:

non desumibile, per presunzione, dall’esistenza di un decreto ingiuntivo e di un’istanza di fallimento a carico della società venditrice, non necessariamente conoscibili dall’acquirente. Sul punto, la corte territoriale ha espressamente escluso l’esistenza, in atti, di una lettera circolare con cui la Thesaurum Leasing s.p.a.

rendesse note le proprie difficoltà economiche alla propria clientela, tra cui, la stessa Almici s.r.l.

La contraria affermazione difensiva appare priva di riferimenti puntuali alle modalità di produzione in giudizio del documento nei gradi di merito: se tramite nota di deposito, o a verbale.

Ne consegue che il ricorso incidentale difetta, sotto questo profilo, di autosufficienza.

Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Riunisce i ricorsi e li rigetta;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 Aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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