Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13243 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – President – –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consiglie – –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consiglie – –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consiglie – –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato COVINO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTE ENZO;

– ricorrente –

contro

MENEGHINI ATTILIO SRL P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G AVEZZANA 13, presso lo studio dell’avvocato BONIFAZI

LUCIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato PRANDSTRALLER GIAN

PAOLO;

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato IOSSA

FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati BRACCIO ANTONIO, ARCARO DEBORA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1175/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato CAVINO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato IOSSA Francesco Paolo, difensore del resistente che

ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1999, B.G. conveniva il fratello B.P. di fronte al tribunale di Padova, onde venisse accertato il suo diritto ad accedere e recedere alla provinciale per (OMISSIS) a favore di un suo fondo (mappale (OMISSIS)) ed a carico di altro fondo della controparte (mappale (OMISSIS)) come costituito con atto per notar Gallo del 1972, seguito dalla divisione tra di loro effettuata nel 1975; il passaggio, che era stato di fatto medio tempore esercitato su di una capezzagna di proprieta’ Meneghini, era ora divenuto impraticabile, perche’ chiuso dai titolari del fondo, donde la richiesta de qua.

Si costituiva il convenuto che resisteva alla domanda; chiamata in causa, si costituiva la Meneghini Attilio srl, la quale faceva presente che i B. da tempo avanzavano pretese su una asserita servitu’ sui suoi terreni, pretese sfociate in una controversia decisa dal tribunale di Padova nel senso che nessun diritto potevano vantare i B. sui mappali (OMISSIS); chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Con sentenza del 2001, l’adito tribunale accertava il diritto di servitu’ a favore del mappale (OMISSIS) di B.G. ed a carico dei mappali (OMISSIS) della societa’ e respingeva la domanda di G. nei confronti del fratello, regolando le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello la Meneghini srl, cui resistevano con argomentazioni non coincidenti, i B. e G., spiegava appello incidentale avverso la pronuncia di reiezione della sua domanda nei confronti del fratello.

Con sentenza in data 16.3/15.7.2004, la Corte di appello di Venezia respingeva la domanda di B.G. nei confronti della Meneghini srl ed accertava la sussistenza del diritto di servitu’ di passaggio a favore del fondo di G. a carico del fondo di P. e regolava le spese.

Osservava la Corte lagunare che dall’atto di permuta tra i B. non poteva ritenersi emergere la costituzione della servitu’ de qua a carico dei fondi della societa’, e che nel titolo di acquisto dei mappali (OMISSIS) non erano rinvenibili elementi utili al fine di dedurne la sussistenza di servitu’ a favore dei mappali (OMISSIS).

La eventuale sussistenza di una stradella preesistente alla permuta non poteva poi essere considerata decisiva, atteso che il frazionamento era stato predisposto dagli stessi fratelli B., mentre le sentenze del tribunale di Padova del 1986 e del 1989 non attestavano la sussistenza della servitu’ sui fondi della societa’, atteso che nella specie si era trattato del tratto finale del tracciato dello stradello e non di quello precedente il ponticello;

doveva essere pertanto respinta la domanda nei confronti della Meneghini srl, mentre per le svolte considerazioni andava accolta quella nei confronti di B.P..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, B.P., resistono con separati controricorsi, la societa’ e B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il terzo motivo di ricorso, intestato a insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione posta a fondamento dell’accoglimento dell’appello incidentale proposto da B. P. e violazione dell’art. 122 c.p.c. deve essere esaminato per primo in relazione alle conseguenze che ne possono derivare in relazione al primo motivo di ricorso.

Si assume al riguardo che l’affermazione della sussistenza di una servitu’ a carico del mappale (OMISSIS) di proprieta’ di P. ed a favore del mappale (OMISSIS) di G. si risolverebbe in una mera petizione di principio, atteso che manca nella motivazione adottata a tale riguardo l’identificazione del titolo costitutivo di detto diritto di servitu’.

B.G. aveva indicato nell’atto del 1972 il titolo costitutivo di una servitu’ siffatta; non contestando la sentenza impugnata tale tesi, pare, peraltro con estrema difficolta’ ricostruttiva dell’iter motivazionale dell’argomentazione svolta dalla Corte lagunare, potersi concludere che la ratio decidendi circa il titolo costitutivo andrebbe individuata segnatamente nell’atto di acquisto dello stesso terreno nel suo complesso da parte dei B., cosa questa francamente incomprensibile, atteso che la necessita’ di una servitu’ insorgeva solo con la divisione del terreno acquistato dagli stessi B..

Il motivo in esame deve dunque essere accolto per evidente vizio di motivazione solo in relazione a tale censura, mentre la addotta violazione dell’art. 112 c.p.c. legata ad una pretesa costituzione della servitu’ per destinazione del padre di famiglia, non puo’ essere accolta in ragione del fatto che nella sentenza impugnata non si parla affatto di una ipotesi del genere.

Tanto comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso, attesa la diretta incidenza dello pronuncia adottata sulla questione (vizio di motivazione in relazione all’accoglimento dell’appello principale), atteso che la questione dell’identificazione del titolo costitutivo della servitu’ non puo’ che riproporre l’intera tematica al riguardo, con riesame, in sede di rinvio, di tutta la situazione conseguita ai titoli invocati hic et inde.

Quanto al secondo motivo di ricorso (omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilita’ dell’appello incidentale proposto da G. per mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione, con violazione degli artt. 112, 342 e 343 c.p.c.), va rilevato che si assume che la Corte veneziana non avrebbe esaminato tale profilo; se tanto non stato fatto espressamente, non puo’ essere revocato in dubbio che tale valutazione sia stata implicitamente compiuta in relazione al fatto che la sentenza impugnata non ha trovato difficolta’ ad identificare la doglianza, avendo provveduto ad accoglierla.

La implicita reiezione della doglianza suesposta risulta pertanto in re ipsa, mentre la doglianza come articolata assume connotazioni di assoluta genericita’, priva come e’ di specificazione alcuna; il motivo pertanto merita accoglimento.

In conclusione: il terzo motivo va accolto in parte qua, va dichiarato assorbito il primo e respinto il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvedera’ anche sulle spese del presente procedimento per Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso; respinge il secondo e dichiara assorbito il primo. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA