Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13243 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26080/2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via XX

Settembre n. 29, presso lo studio dell’avv. Patrizia Bortoletto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 418/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S., cittadino della (OMISSIS), ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 dicembre 2017 che rigettava il suo appello avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte di appello esponeva:

– il richiedente asseriva di essersi allontanato dal paese di origine per il timore di essere accusato ed arrestato per il furto commesso dal direttore dell’azienda di allevamento di polli ove lavorava, essendo stati arrestati gli altri dipendenti. Aveva addotto, inoltre, ragioni umanitarie connesse alla situazione interna del paese, da ritenere ostative al suo rientro.

– Tutte le dichiarazioni erano state generiche ed ondivaghe, anche quanto alle circostanze dell’allontanamento. Nè erano state indicate delle effettive condizioni di vulnerabilità, a fronte del mantenimento dei rapporti con la famiglia e il contesto sociale nel paese di origine.

– In ogni caso, secondo le fonti di informazione ritenute affidabili, la sentenza di primo grado aveva rilevato che la (OMISSIS) ha raggiunto una adeguata stabilità sociopolitica e, sul punto, non vi era stata alcuna censura con l’atto di appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme in tema di protezione internazionale, in particolare il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. C e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Rileva che la Corte di appello, anche a fronte della ritenuta inattendibilità della storia individuale, ai fini della protezione sussidiaria del permesso per motivi umanitari doveva, comunque, tenere conto delle condizioni della (OMISSIS) e della violenza indiscriminata tale da giustificare il diritto alla protezione. Inoltre, il ricorrente lavora regolarmente in Italia dal 2017 come da documentazione che allega.

Il motivo è infondato. Lo stesso si limita a riproporre il tema della situazione interna della (OMISSIS) che era stato specificamente considerato nella sentenza di primo grado sulla scorta delle informazioni disponibili secondo la tipologia di fonti di cui al D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 2 bis con valutazioni che non sono state oggetto dei motivi di appello; inoltre, non svolge temi deducibili in sede di legittimità in quanto vengono svolte argomentazioni, generiche, mirate ad una valutazione alternativa dei fatti ed introduce nuovi temi di merito quanto alla situazione lavorativa in Italia, non rilevante ai fini della domanda di soggiorno per motivi umanitari, senza indicazione di alcun profilo di specifica vulnerabilità.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente non è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto è tenuto al versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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