Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13243 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13243 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: COLETTI DE CESARE GABRIELLA

SENTENZA

sul ricorso 25073-2009 proposto da:
DE GIANNI GAETANO DGNGTN5OR18A463Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1221

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587;
3

– intimato –

Data pubblicazione: 28/05/2013

avverso la sentenza n. 5011/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 24/12/2008 R.G.N. 2219/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. GABRIELLA
COLETTI DE CESARE;

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTO E DIRITTO
De Gianni Gaetano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello di Bari indicata in epigrafe, che ne ha rigettato l’appello ritenendo insussistente, per
decadenza dall’azione giudiziaria, il diritto – non riconosciuto in primo grado — alla inclusione
della c.d. “quota di TFR” nella retribuzione giornaliera di cui alla contrattazione collettiva
integrativa della provincia di Foggia, presa a riferimento dal primo giudice come base di calcolo

agricola relativa all’anno 1998.
All’udienza pubblica del 19 settembre 2012, fissata per la trattazione del ricorso, questa
Corte, rilevata la nullità della sua notifica e il difetto di costituzione dell’intimato INPS, ha
disposto con ordinanza il rinnovo della notificazione, assegnando, a tal fine, il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Dagli atti risulta che tale comunicazione è stata ricevuta il 30 ottobre 2012, ma, come ha
attestato la cancelleria, non ne è seguita, nel termine assegnato, di cui è pacifica la natura perentoria
(conf., tra tante, Cass. n.15062 del 2004, n.625 del 2008, n.28223 del 2008) l’esecuzione
dell’ordine di rinnovazione, né il ricorrente ha provveduto di propria iniziativa a una nuova valida
notifica del ricorso prima della odierna udienza.
Tanto comporta che il ricorso va dichiarato inammissibile, tale conseguenza dovendo
riconnettersi, giusta la richiamata giurisprudenza, all’inadempimento — ovvero al non tempestivo
adempimento — dell’ordine di rinnovazione della notificazione, emesso a norma dell’art. 291 cod.
proc. civ., per un vizio implicante la nullità della stessa, quando la notifica da rinnovare abbia ad
oggetto un ricorso per cassazione.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte
dell’Istituto previdenziale intimato.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Così deciso in Roma il 9 aprile 2013

Il Cons. estensore

per la riliquidazione, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. n.146 del 1997, della indennità di disoccupazione

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