Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13243 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 27/06/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19050/2011 proposto da:

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 579, presso lo studio dell’avvocato

DINO RUTA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA DI SALVO,

LUIGI SCORNAJENGHI;

– ricorrente –

contro

S.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO BORRONI, rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA ADELE

COLOMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CINZIA ADELE COLOMBO, difensore del

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 17.3.2005 S.C. conveniva in giudizio S.M. e A.G.M. per ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima lesa da una donazione immobiliare effettuata il 2.2.1988 in favore dei convenuti dalla defunta madre Ab.Es., che aveva beneficiato il fratello e la moglie di quest’ultimo della quota di 12/18 dell’immobile in (OMISSIS).

Aggiungeva che alla morte della madre, detratte le spese funerarie ed altri oneri. aveva percepito solo Euro 1500.

I convenuti eccepivano che la donazione era stata fatta con dispensa dalla collazione in considerazione della precedente donazione di Lire 15.000.000 in favore dell’attore, che avevano effettuato all’immobile addizioni e migliorie da valutare e che costituiva lesione di legittima la donazione di Lire 15.000.000 per cui svolgevano riconvenzionale di riduzione.

Attesa la irrituale costituzione dei convenuti S.M. conveniva S.C. proponendo le stesse domande e, disposta la riunione, il Tribunale di Monza rigettava tutte le domande e compensava le spese, decisione appellata da S. C. in via principale e dalle controparti in via incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza 14.4.2011, in parziale riforma, accertato che la donazione della nuda proprietà dell’immobile costituiva lesione di legittima, condannava S. M. a pagare a S.C. Euro 22.198,59 oltre rivalutazione dalla data di apertura della successione ed a metà delle spese di lite statuendo ritenersi provata la donazione di Lire 6.000.000 ricevuta da S.C. da parte della madre in occasione delle nozze nell'(OMISSIS), che la dispensa della collazione, pur contenuta nell’atto di donazione della nuda proprietà, ai sensi dell’art. 737 c.c., non produceva effetti se non nei limiti della quota disponibile e l’azione di riduzione nei confronti dell’ A., non chiamata alla successione come erede, non era ammissibile, non avendo l’appellante accettato l’eredità col beneficio d’inventario, come previsto dall’art. 564 c.c., circostanza rilevabile d’ufficio.

Ricorre S.M. con quattro motivi, resiste S. C., che ha anche presentata memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 115, 116, 184 c.p.c., artt. 2730 e 2733, 769, 782, 809 c.c., per la ritenuta inammissibilità del capitolo sull’entità della donazione di Lire 15.000.000 volto a dimostrare l’esistenza di un contratto per cui e richiesta ad substantiam la forma solenne, riconosciuto da controparte solo per Lire 6.000.000.

Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 555, 737 e 8747 c.c., per la intervenuta riduzione solo della donazione del ricorrente e perchè come ben affermato dal primo giudice la quota di riserva teoricamente spettante a S.C. era pari ad un terzo ovvero 4/18 di nuda proprietà.

Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 750 e 751 c.c., circa il criterio di collazione.

La Corte di appello, dopo aver enunciato il principio che il donatum va stimato secondo il valore al momento dell’apertura della successione, ha applicato correttamente tale principio con riferimento alla donazione del 12/18 ed inspiegabilmente si è limitata a convertite in Euro 3098,73 il corrispettivo di Lire 6.000.000 ricevute nel 1975, corrispondenti, invece, all’epoca dell’apertura della successione ad Euro 27.790,06.

Col quarto motivo si lamentano vizi di motivazione sui criteri di stima delle due donazioni.

Come dedotto la sentenza, accertato che la donazione della nuda proprietà dell’immobile costituiva lesione di legittima, condannava S.M. a pagare a S.C. Euro 22.198,59 oltre rivalutazione dalla data di apertura della successione ed a metà delle spese di lite statuendo ritenersi provata la donazione di Lire 6.000.000 ricevuta da S.C. da parte della madre in occasione delle nozze nell'(OMISSIS), che la dispensa della collazione, pur contenuta nell’atto di donazione della nuda proprietà, ai sensi dell’art. 737 c.c., non produceva effetti se non nei limiti della quota disponibile e l’azione di riduzione nei confronti dell’ A., non chiamata alla successione come erede, non era ammissibile, non avendo l’appellante accettato l’eredità col beneficio d’inventario. come previsto dall’art. 564 c.c., circostanza rilevabile d’ufficio.

Premesso che i quesiti formulati non sono necessari tarione temporis trattandosi di sentenza del 2011, rispetto al primo motivo si osserva che i capitoli, tendenti a dimostrare che la signora Ab. donò al figlio C. Lire 5.000.000, somma utilizzata per versare i tre acconti del prezzo di acquisto di un immobile in (OMISSIS) quanto a Lire 6.000.000 il 10.4.1975, quanto a Lire 6.000.000 il 5.5.1975 e quanto a Lire 2.000.000 a mezzo quattro cambiali di Lire 500.000 ciascuna, riportati nelle conclusioni della sentenza ed omologhi a quelli di controparte che aveva chiesto interrogatorio formale e prova testimoniale sulle circostanze che nell'(OMISSIS) la Ab. ed il marito avevano regalato al figlio C. Lire 6.000.000 ed analogo importo era stato donato dal futuro suocero di C., risultano dichiarati inammissibili con l’ordinanza 16.12.2009, della quale non risulta richiesta la revoca.

Il secondo motivo è infondato perchè mostra preferenza per la sentenza di primo grado rispetto alla corretta motivazione della sentenza di appello.

Sul terzo motivo non si ignora che il debito da conguaglio è di valore (Cass. 15.6.2012 n. 9845) cd il potere officioso del Giudice può essere eventualmente esercitato con riferimento a criteri espressamente dedotti dalla parte (Cass. 3.7.2014 n. 15288) ma, nella fattispecie si esula da tale ipotesi.

In tema di collazione di denaro ripetutamente la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 556 c.c., art. 564 c.c., comma 2 e art. 751 c.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. (ord. 19.7.1989 n. 63, sent. 7.5.1981 n. 107) posto che la scelta tra varie soluzioni astrattamente possibili, non solo di equità ma anche di politica monetaria, è riservata al legislatore, confermando l’orientamento di questa Corte (Cass. 29.1.1983 n. 78) secondo la quale la collazione delle donazioni di somme di denaro deve essere compiuta in base al valore nominale.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200 di cui Euro 2000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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