Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13243 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12578/2019 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour 17,

presso lo studio dell’avvocato Del Nostro Patrizia, e rappresentato

e difeso dall’avvocato Pispisa Guglielmo, per procura allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 5-3-2019 e comunicato il 12-3-2019 il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso di I.C., cittadino della (OMISSIS) – (OMISSIS) -, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè ricercato da una banda criminale appartenente ad un gruppo etnico antagonista a quello di sua appartenenza, avendo il ricorrente rivelato alla polizia l’informazione sul rapimento di una donna avvenuto ad opera della suddetta banda criminale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato:” 1. Violazione di legge in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, ed all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE del 26-6-2013 per avere il Tribunale omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato e sul contesto nell’ambito del quale si configura il pericolo ai danni del ricorrente e la mancata valutazione delle specificazioni e dei chiarimenti relativi alla ricostruzione della vicenda che lo stesso ha posto all’attenzione con la proposta impugnazione. Difetto di motivazione “. Il ricorrente, richiamando la normativa di riferimento, censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale perchè effettuato senza un esame comparativo con quanto riportato in articoli riguardanti il suo luogo di provenienza. Rimarca di aver compiuto ogni sforzo per circostanziare la sua domanda, che era stata tempestiva, deduce che il Tribunale non ha esercitato i poteri istruttori ufficiosi, avendo fatto riferimento alle sole Coi Easo Country Focus 2018, da cui in ogni caso emergeva, così come da fonti della Farnesina, che la situazione di palese e manifesta instabilità del Sud della (OMISSIS) era tale da rendere fondata la pretesa di riconoscimento del rifugio o della protezione sussidiaria. Il ricorrente si duole, altresì, del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiama la normativa di riferimento e pronunce di merito e di legittimità, denuncia vizio motivazionale del decreto impugnato per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che il ricorrente, in caso di rimpatrio, non solo rischierebbe di essere ucciso dai membri del gruppo (OMISSIS), ma si troverebbe in una situazione di vulnerabilità a causa della grave instabilità del suo Paese e degli attacchi terroristici.

2. Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto.

Il decreto impugnato è stato comunicato, come documentato dal ricorrente, a mezzo pec dalla Cancelleria del Tribunale di Messina in data 12 marzo 2019 e il ricorso è stato notificato a mezzo pec venerdì 12 aprile 2019, come da attestazione di conformità del difensore, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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