Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13242 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALCATEL ITALIA SPA P.IVA (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale dr. Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASSOLA VALTER;

– ricorrente –

e contro

CONSORZIO INTERPRO SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 259/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato CASSOLA, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 21.4.2000 il Consorzio Interpro domandava al Tribunale di Firenze di condannare Alcatel Italia spa, in forza di espressa previsione contrattuale, al pagamento di L. 159.075.330 oltre iva quale valore di materiali acquistati per l’esecuzione di lavori dalla stessa appaltati, come da buono d’ordine, oltre danni, interessi e rivalutazione.

La convenuta resisteva negando l’applicazione dell’art. 19 bis del contratto di subappalto, stante il recesso della Telecom.

Il Tribunale disattendeva la domanda del Consorzio che proponeva appello; si costituiva Alcatel e la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 259/04, accoglieva l’appello condannando l’Alcatel a pagare Euro 82.155,55 oltre iva e spese, richiamando l’art. 19 bis del contratto di subappalto ove si legge che e’ facolta’ dell’appaltatore risolvere in qualunque momento il contratto e/o i singoli buoni d’ordine corrispondendo i corrispettivi per i lavori eseguiti sia, eventualmente, il valore di tutti i materiali di proprieta’ dello stesso esistenti in cantiere.

La sentenza indicava anche l’art. 20 e concludeva che solo la prima clausola si occupa del compenso per il recesso attribuito alla libera facolta’ della Alcatel.

Ricorre Alcatel Italia spa con tre motivi, illustrati da memoria, non resiste il Consorzio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deducono violazioni degli artt. 1362, 1363, 1367, 1373, 1671, 1672 c.c. e vizi di motivazione in ordine alla interpretazione del contratto, con il secondo motivo degli artt. 242, 346, 356, 359 c.p.c. e vizi di motivazione sul quantum, col terzo dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. sul quantum.

In ordine alla prima censura va osservato che il convincimento espresso dal giudice a quo risulta raggiunto mediante lo svolgimento d’attivita’ interpretativa delle clausole contrattuali.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realta’ storica ed obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per Cassazione deve, non solo, fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimita’ (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Tuttavia, nella fattispecie, la doglianza della ricorrente secondo la quale, dal tenore letterale delle disposizioni in commento, l’art. 19 bis disciplina la classica fattispecie del recesso ad nutum mentre l’art. 20 regola una fattispecie diversa, appare condivisibile.

In quest’ultima ipotesi, la facolta’ di recedere dal contratto “senza necessita’ di particolari motivazioni o giustificazioni nel caso che Telecom Italia eserciti, a sua volta l’insindacabile facolta’ di revocare l’autorizzazione all’appaltatore…” da’ luogo ad un recesso giustificato, non attribuito alla libera facolta’ di Alcatel, senza che il subappaltatore, per patto espresso ed essenziale nell’interesse dell’appaltatore, possa pretendere il risarcimento di alcun danno, espressione che perderebbe significato ove rimanessero vigenti le prescrizioni dell’art. 19 bis.

Dall’accoglimento del motivo discende la cassazione della sentenza sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la decisione nel merito, con rigetto dell’appello mentre restano assorbite le restanti censure.

Le difformi decisioni di primo e secondo grado e la particolarita’ della vicenda giustificano la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta l’appello. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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