Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13242 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21298/2018 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via

Francesco Colelli 1 presso lo studio dell’avvocato Francesco Caputo

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 151136/2018 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.R., cittadino del (OMISSIS) ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15 maggio 2017 che accoglieva l’appello del Ministro dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro dei 3 ottobre 2016 che aveva riconosciuto in suo favore la protezione umanitaria sul presupposto della stabilità di lavoro in Italia.

La Corte di appello precisava che oggetto della decisione era solo la questione del rilascio dei permesso per motivi umanitari non essendovi stata impugnazione del diniego di protezione internazionale che era la originaria domanda principale del richiedente. Nel merito, escludeva che potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria per la sola circostanza della stabilità del lavoro in Italia non risultando, invece, la necessaria condizione di estrema indigenza nel paese di origine, da intendere quale impossibilità di raggiungere i livelli minimi di reddito per una esistenza dignitosa. Lo stesso H.R., difatti, aveva sostenuto di essersi allontanato dal paese di origine per una controversia relativa al possesso di un terreno, situazione non indicativa di condizioni di disagio rilevanti ai fini in questione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Sostanzialmente si duole che la Corte di appello non abbia effettuato la doverosa valutazione di credibilità della sua narrazione in relazione alle condizioni del (OMISSIS), quanto al clima effettivo di instabilità politico sociale ed alla natura politica delle persecuzioni dirette alla persona del richiedente.

Tale motivo è infondato perchè si pone al di fuori del tema della decisione che, all’esito della decisione del Tribunale per la parte non oggetto di impugnazione, è limitato al diritto al rilascio del permesso per motivi di protezione umanitaria collegati alla stabilità lavorativa raggiunta in Italia. La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè art. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Rileva che il Tribunale aveva adottato una decisione corretta, riconoscendo la protezione umanitaria in ragione dell’assenza di condizioni di vita adeguate nel paese di origine.

Il motivo è infondato. Le argomentazioni sono limitate ad una ricostruzione delle regole generali della materia in questione senza, però, alcun riferimento al caso concreto; solo nella parte finale vi è un’ apodittica affermazione di fondatezza del ricorso, priva di argomenti utilmente valutabili. Quindi non risulta individuata alcuna violazione di legge.

Con il terzo motivo deduce l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Lamenta la mancata comparazione oggettiva delle condizioni politico economiche sociali del (OMISSIS) che portano a concludere per una condizione sfavorevole al rimpatrio in quel paese.

Anche tale motivo è infondato. Consiste essenzialmente in un lungo richiamo di altre sentenze per poi affermare apoditticamente che la Corte di appello doveva giungere a conclusioni diverse.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA