Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13242 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13242 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: COLETTI DE CESARE GABRIELLA

SENTENZA

sul ricorso 14362-2009 proposto da:
FIERRO

GERARDA

FRRGRD55D50C198M,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata
e difesa dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1220

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 28/05/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;
– resistente con mandato –

di BARI, depositata il 17/06/2008 R.G.N. 4246/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. GABRIELLA
COLETTI DE CESARE;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega TRIOLO
VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLOìche ha concluso per
accoglimento per quanto di ragione.

avverso la sentenza n. 2410/2008 della CORTE D’APPELLO

FATTO E DIRITTO
1.Fierro Gerarda ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
di Bari indicata in epigrafe, che ha ritenuto insussistente, per decadenza dall’azione giudiziaria, il
diritto della ricorrente di domandare la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola
relativa all’anno 1998, perché liquidata dall’INPS sulla base del salario medio convenzionale
rilevato nell’anno 1995, invece che alla stregua della retribuzione fissata dalla contrattazione

2.All’udienza pubblica del 19 settembre 2012, fissata per la trattazione del ricorso, questa
Corte, rilevata la nullità della relativa notifica e il difetto di costituzione dell’intimato INPS, ha
disposto, con ordinanza, il rinnovo della notificazione a detta parte, assegnando, a tal fine, il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3.Dagli atti risulta che tale comunicazione è stata ricevuta il 30 ottobre 2012; quindi
l’interessata, in data 19 novembre 2012, ha nuovamente — e ritualmente – notificato il ricorso
all’INPS, il quale si è costituito depositando delega ai propri difensori che hanno, poi, partecipato
alla odierna udienza.
4.Sempre dagli atti risulta, peraltro, che il ricorso nuovamente notificato è stato spedito per
il deposito il 26 febbraio 2013 ed è pervenuto in cancelleria il giorno successivo.
5.Nella descritta situazione il ricorso va dichiarato improcedibile, senza che rilevi
l’avvenuta costituzione dell’Istituto previdenziale, giusta il condivisibile principio (vedi Cass.
Sez.un. n.26225 del 2005 e 11003 del 2006, nonchè, da ultimo, Cass. n.4747 del 2012, n.13904 del
2012) secondo cui “In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la
nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell ‘art. 291
cod,.proc.civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente
notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la
rinnovazione, a mente dell ‘art.371-bis cod,proc.civ., la cui inosservanza determina la pronuncia di
ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l’avvenuta costituzione del
resistente, posto che il principio — sancito dall’art. 156 cod.proc.civ. — di non rilevabilità della
nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di
inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori”.
6.Nella specie, infatti, il terrnine entro e non oltre il quale, a mente del richiamato principio,
il ricorso doveva essere depositato ( 60 giorni a decorrere dal 30 ottobre 2012 più venti giorni)
risulta ampiamente superato, essendo stato l’atto spedito per il deposito solamente in data 26
febbraio 2013.

collettiva integrativa della provincia di Foggia.

7. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art.152 disp.att.

cod.proc.civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n.269 del 2003 (conv. in legge
n.326 del 2003) nella specie inapplicabile ratione temporis (ricorso di primo grado anteriore al 3
ottobre 2003).
PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese

Il Cons. estensore

Così deciso in Roma il 9 aprile 2013

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