Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13242 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. II, 27/06/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29004/2014 proposto da:

G.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA INNOCENZO XI n. 8, presso lo studio dell’avvocato GIAN

LUCA UBERTINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.O.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

GELERA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6597/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato GIAN LUCA UBERTINI, difensore del ricorrente, che

ha chiesto raccoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIORGIO GELERA, difensore della controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato nota spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 20.5.2004 O.O.P. ha agito in giudizio contro G.S. deducendo che il testamento olografo 1.10.2003 con il quale Ga.Is. lo ha nominato erede universale è falso non essendo stato scritto integralmente nè firmato da Ga.Is. chiedendo al Tribunale di Roma di dichiarare l’incapacità della defunta a redigere il testamento, di dichiaralo nullo. inesistente e privo di effetto, di dichiarare il G. indegno a succedere, di dichiararla unica legittimata a succedere in base al testamento 11.12.1997 condannando il G. alla restituzione del compendio ed ai danni.

Il G. ha resistito ed il Tribunale ha dichiarato la nullità del testamento condannando il G. alla restituzione dei beni ed al pagamento di Euro 75.000 mentre la Corte di appello di Roma con sentenza 21.10.2014 ha rigettato l’appello principale del G. ed accolto l’incidentale della controparte condannando il primo alla ulteriore somma di Euro 7833,33 per danni statuendo che l’attrice non aveva trasferito l’azione civile nel processo penale, che la questione della validità del testamento era infondata e l’assoluzione del G. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste non aveva efficacia di giudicato nel processo civile e dalla innovazione della ctu in sede civile risultava che il testamento 1.10.2003 non era autografo.

Ricorre G. con cinque motivi, illustrati da memoria, resiste controparte che ha anche presentato istanza di prelievo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 75 c.p.p., comma 1, perchè controparte si era costituita parte civile nel processo penale e questa una volta intervenuta produce effetti in ogni grado.

Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 75 c.p.p., comma 1, per la mancata estinzione del giudizio.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 295 c.p.c., perchè anche alla parte civile è stata notificato il decreto di citazione per il giudizio penale conclusosi con l’assoluzione perchè il fatto non sussiste.

Col quarto motivo si lamenta nullità della sentenza sempre per violazione dell’art. 295 c.p.c..

Col quinto motivo si deduce violazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., perchè il giudice penale ha accertato che il fatto non sussiste.

Le censure sono infondate.

Come dedotto la sentenza ha statuito che l’attrice non aveva trasferito l’azione civile nel processo penale, che la questione della validità del testamento era infondata e l’assoluzione del G. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste non aveva efficacia di giudicato nel processo civile e dalla rinnovazione della ctu in sede civile era emerso che il testamento 1.10.2003 non era autografo.

Rispetto a tale statuizione il ricorrente ripropone le stesse questioni già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata non riportando analiticamente gli atti invocati.

Non si ignora la giurisprudenza relativa ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale.

S.U. ord. int. n. 8353 del 5.4.2013 ha statuito che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti tra giudicati.

Detta estinzione è rilevabile di ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale (conf. Cass. 18.7.2013 n. 17639), cosa che nella specie non è avvenuta.

La costituzione di parte civile in sede penale, anche in caso di dichiarazione di incompetenza, prosegue dinanzi al nuovo giudice (Cass. 10.11.1969 n. 2174) ma questa pronunzia e precedente agli interventi della Corte costituzionale (nn. 76/93 e 70/96) che hanno sostanzialmente previsto, in caso di sentenza dichiarativa di incompetenza la trasmissione degli atti non al giudice ma al P.M..

Pur in presenza di decisioni problematiche è principio generale, ormai definitivamente acquisito, quello della separazione ed autonomia dei due processi. Del resto non vi cm alcuna identità tra le due causa attese le plurime domande svolte in sede civile.

La costituzione di parte civile non era stata ulteriormente coltivata nè erano state presentate le conclusioni.

Il ricorrente richiama in modo inconferente sia la decisione delle S.U. sopra riportata, per quanto dedotto, sia Cass. 30.62005 n. 13946 secondo la quale, in caso di sentenza penale di incompetenza territoriale e rimessione degli atti al P.M., come nella fattispecie, è onere della parte civile coltivare diligentemente la propria posizione di parte privata procedendo alla rinnovazione della costituzione dinanzi al giudice competente, altrimenti verificandosi l’effetto della revoca tacita prevista dall’art. 82 c.p.p..

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200 di cui Euro 3000 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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