Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13242 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12455-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL BALLETTO – C.F. 93015440659,

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENNARO BORRIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10089/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Don. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 14 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 476/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso della Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) “Il Balletto” contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che era corretta e doveva pertanto essere confermata la valutazione della CTP in ordine alla natura di Associazione sportiva dilettantistica della contribuente verificata, ciò essenzialmente dipendendo dalla circostanza formale della sua affiliazione al CONI ed al Centro Nazionale Sportivo Libertas, essendo devoluta al primo Ente la verifica delle condizioni soggettive/oggettive di appartenenza alla categoria. Affermava quindi l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato, poichè effettuato secondo le modalità accertative riguardanti gli Enti commerciali, che per detta dirimente ragione non erano applicabili al caso di specie. Rilevava inoltre che nessuna violazione sostanziale era stata comprovata in concreto, nemmeno in sede processuale, sicchè la ricostruzione contabile-reddituale induttiva operata dall’Ente impositore doveva considerarsi infondata, risultando di contro del tutto regolare la documentazione amministrativa e contabile della verificata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’associazione contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha arrestato il proprio giudizio di merito al mero rilievo formale della affiliazione della ASD “Il Balletto” al CONI ed alla Libertas, non tenendo nel minimo conto le prove indiziarie basanti la pretesa erariale portata dall’avviso di accertamento impugnato e quindi così sovvertendo l’onere probatorio in materia di esenzioni/agevolazioni fiscali nonchè falsamente applicando le norme sulle presunzioni e sull’accertamento induttivo.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora art. 148) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni” (Sez. 5, Sentenza n. 16449 del 05/08/2016, Rv. 640774 – 01).

E’ dunque evidente la difformità della sentenza impugnata da tale principio di diritto, essendo obbligo giuridico della CTR, come censurato dalla ricorrente, entrare nel merito della valutazione delle prove presuntive addotte nella fase amministrativa e nel processo dall’Ente impositore ed allo stesso tempo dovendo prendere adeguatamente in considerazione le contro allegazioni probatorie dell’associazione contribuente.

In particolare il giudice di appello non ha espresso alcun giudizio sulla retribuzione di due socie fondatrici, sull’accertamento di ricavi notevolmente maggiori rispetto a quelli rendicontati, sulle modalità/entità dei pagamenti di somme da parte degli associati, limitandosi ad un generico ed apodittico rilievo di correttezza contabile della contribuente.

Risulta pertanto chiara la violazione/falsa applicazione delle disposizioni legislative evocate dalla ricorrente sia con riguardo alla specifica disciplina di settore (L. n. 398 del 1991, artt. 143 e 148 TUIR, L. n. 289 del 2002, art. 90) sia con riguardo alla disciplina della modalità accertativa prescelta (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39) sia infine con riguardo alle disposizioni regolanti l’onere probatorio processuale e la valutazione delle prove, presuntive in special modo (art. 2697 cod. civ., art. 115 cod. proc. civ. e artt. 2728 e 2729 cod. civ.).

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA