Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13242 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DI B.M.G. E P.F., in persona

del Curatore Avv. G.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso l’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1220/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel novembre 1998 l’Ufficio Iva di Padova presentava domanda di insinuazione tardiva al passivo del Fallimento B.M.G. per un importo complessivo di L. 87.652.000 (di cui L. 73.845.000 in privilegio) documentando il credito sulla base di fogli di prenotazione a ruolo.

Il curatore eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’Ufficio IVA e l’infondatezza della domanda perchè non basata su iscrizione a ruolo.

Il Tribunale di Padova, con sentenza 442/02 rigettava la domanda di ammissione al passivo in quanto non era stata, previamente, notificata al curatore la cartella esattoriale. Avverso detta sentenza l’amministrazione finanziaria ha proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che in riforma della sentenza impugnata, accertava il diritto dell’amministrazione finanziaria all’ammissione al passivo del credito Iva per L. 73.485.000, pari ad Euro 37.952,00, in via privilegiata e per L. 14.167.000, pari ad Euro 7.310,00, in via chirografaria, disponendo che si provvedesse alla conseguente variazione dello stato passivo.

Avverso detta sentenza il Fallimento di B.M.G. e P.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 45 e L. Fall., art. 101, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce il ricorrente che presupposto indefettibile dell’ammissione al passivo fallimentare di un credito vantato dall’amministrazione finanziaria è non solo l’iscrizione a ruolo del credito tributario, ma anche la notificazione della cartella di pagamento al curatore, onde consentirgli eventualmente di proporre il ricorso contro il ruolo, cosicchè i tributi iscritti possano essere ammessi al passivo con riserva D.P.R. n. 602 del 1973, art. 45. Diversamente, poichè al curatore sarebbe preclusa la possibilità di promuovere contestazioni al credito tributario, il creditore dovrebbe essere ammesso al passivo senza riserva, con la conseguenza che sarebbe indebitamente sottratta al curatore la facoltà di impugnare la cartella di pagamento.

Pertanto avrebbe errato il giudice a quo nell’affermare che il ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento sono necessari per ottenere la ammissione con riserva al passivo delle procedure concorsuali solo in presenza di contestazioni inerenti al tributo da parte della curatela e che, se il curatore non contesta la debenza del tributo, non vi sarebbe ragione di esigere, come imprescindibile presupposto per l’ammissione, l’esistenza del ruolo, e cioè del titolo esecutivo; perciò il credito dell’amministrazione finanziaria non doveva essere ammesso al passivo del fallimento sulla base della sola dichiarazione IVA, presentata dal contribuente quando era in bonis. Il ricorso è infondato.

Questa Corte, esaminando analoga questione, ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui, poichè la dichiarazione IVA a debito presentata dal contribuente, se non seguita dalla emanazione di un atto di rettifica dell’amministrazione finanziaria o da correzione, esaurisce da sola la fattispecie dell’accertamento dell’obbligazione tributaria e, nell’ipotesi di inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione dell’imposta liquidata sulla scorta dei dati desunti dalla dichiarazione stessa, l’amministrazione finanziaria può chiedere ed ottenere l’ammissione al passivo fallimentare della somma dovuta a titolo di imposta sul valore aggiunto in base alla dichiarazione del soggetto poi fallito nel caso in cui il curatore non contesti la pretesa tributaria, senza che possa opporsi la inesistenza di un atto impositivo per la mancata iscrizione a ruolo del credito tributario, necessaria, invece, ai fini dell’ammissione al passivo degli interessi e della soprattassa. Per l’inverso, quando il curatore deduca un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ovverosia ne contesti l'”an” o il “quantum” anche sulla base di errori, di fatto o di diritto, commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione, il credito tributario fondato soltanto sul predetto documento non può essere ammesso allo stato passivo (nemmeno con riserva) per difetto di iscrizione a ruolo e di susseguente notifica della cartella, la cui impugnazione rappresenta l’unico tramite dell’organo della procedura per veicolare quelle contestazioni (cfr. cass. n. 13027 del 2004; cass. n. 2994 del 2006;

cass. sez. un. il 5165 del 2009).

Risulta dalla sentenza impugnata che l’ammissione al passivo è stata chiesta sulla base della dichiarazione del contribuente in bonis e che la ammissione al passivo è stata negata dal giudice delegato non perchè il curatore ha eccepito che la dichiarazione IVA presentata dal contribuente in bonis presentasse degli errori in danno del contribuente e che, quindi, la pretesa tributaria fondata sulla stessa fosse errata in ordine al quantum, ma soltanto perchè alla dichiarazione tributaria, che non era stata oggetto di rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria o di correzione da parte del contribuente, non era seguita la iscrizione a ruolo, atto ritenuto imprescindibile per la ammissione al passivo. Pertanto giustamente il giudice a quo in assenza di contestazioni circa l'”an” od il “quantum” della pretesa tributaria ha ritenuto di poter ammettere al passivo il credito IVA portato dalla dichiarazione del contribuente.

Al riguardo appare opportuno ancora rilevare che questa Suprema Corte ha affermato che, quando l’amministrazione finanziaria domandi l’ammissione al passivo fallimentare di un proprio credito, il curatore ha il dovere di vagliare in modo consapevole ed avvertito la fondatezza di tale pretesa ed evitare di ricorrere al processo per fini dilatori ed abusivi. Pertanto, là dove manchino serie e fondate ragioni per opporsi alla pretesa erariale, egli deve astenersi dal proporre impugnazione all’ammissione del credito allo stato passivo, quand’anche l’amministrazione finanziaria l’abbia ottenuta in base ad un atto non immediatamente impugnabile, come l’avviso di pagamento di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (cfr. in tal senso cass. n. 16120 del 2007).

Pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con la condanna di ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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