Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13241 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23540-2005 proposto da:

COOP PRODUTTORI LATTE COM BRESCIA SCAR in persona del legale

rappresentante pro tempore F.R.; F.M.

presidente all’epoca dei fatti contestati, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell’avvocato

CHIOLA CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GORLANI INNOCENZO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA-GIUNTA REG LOMBARDIADIREZIONE GEN AGRICOLTURA

(OMISSIS),

in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Dott.

FO.RO., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORLANDI MARINELLA,

VIVONE PIO DARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1862/2005 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 22/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato CONTICIANI Paola, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TEDESCHNI Federico, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società cooperativa a r.l. Cooperativa Produttori latte del Comune di Brescia in persona del suo legale rappresentante F. M. e quest’ultimo personalmente proponevano opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 45.000,00 che in data 1(OMISSIS) era stata loro irrogata in via solidale dalla Regione Lombardia per violazione della L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 5, commi 3 e 4 e art. 11, comma 2 non avendo, con riferimento alla campagna lattiero-casearia 1999/2000 e in relazione all’acquisto di latte dai produttori, rispettato l’obbligo di effettuare sul prezzo del latte la trattenuta supplementare o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori i quali avevano consegnato latte in eccesso rispetto alle quote ai medesimi assegnate.

La Regione Lombardia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione sostenendone l’infondatezza.

Con sentenza 22/4/2005 il tribunale di Brescia rigettava l’opposizione osservando in particolare: che, al contrario di quanto sostenuto dagli opponenti ed alla luce di quanto disposto dalla L. n. 468 del 1992, art. 5 la prestazione di idonea garanzia prevista da detta norma, in alternativa alla trattenuta supplementare da effettuare al momento dell’acquisto del latte dai produttori, costituiva un obbligo e non una mera facoltà; che nella specie tale garanzia, idonea ed immediatamente esigibile, non era stata prestata.

La cassazione della detta sentenza del tribunale di Brescia è stata chiesta dalla società cooperativa a r.l. Cooperativa Produttori latte del Comune di Brescia in persona del suo legale rappresentante F.M. e da quest’ultimo di persona con ricorso affidato a sei motivi. La Regione Lombardia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ fondato il primo motivo di ricorso – avente carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi con il quale i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2 del Regolamento CEE n. 3959/02 sostenendo che la L. n. 468 del 1992, art. 5 posto a base dell’impugnata ingiunzione contrasta con la citata norma comunitaria la quale prevede solo la facoltà e non l’obbligo per il primo acquirente di effettuare nei confronti dei produttori la trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte. Al riguardo il Collegio richiama e fa proprio il principio affermato da questa Corte – mutando il precedente orientamento giurisprudenziale – secondo cui in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29/4/1999 in causa 288/97, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione, non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi. Pertanto, la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e vanno conseguentemente disapplicati. Nè d’altra parte, la ritenuta incompatibilità viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (nei sensi suddetti sentenze 12/12/2006 n. 26434; 19/2/2007 n. 3721; 29/5/2007 n. 12512; 10/12/2008 n. 29022).

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto in quanto dall’accoglimento di tale censura deriva logicamente il giudizio di fondatezza dell’opposizione proposta dai ricorrenti avverso la sanzione amministrativa inflitta dalla Regione Lombardia per la violazione di cui alla L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 – è consentito in questa sede pronunciare “nel merito” ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 ed, in accoglimento della detta opposizione, annullare il decreto ingiunzione n. 4600 del 13/3/2002.

In considerazione del rilevato contrasto di giurisprudenza le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione vanno compensate.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., annulla il decreto di ingiunzione n. 4400 emesso dalla Regione Lombardia il 13/3/2002; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA