Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13241 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26076/2018 propos:o da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Monica

Bassan;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione

di Padova;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 1/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M., cittadino guineano, ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova e avverso il decreto n. 4253/2018 del Tribunale di Venezia, depositato il 30 luglio 2018 e in pari data comunicato, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria e, in via subordinata, il diritto di asilo ex art. 10 Cost., comma 3.

Il Tribunale ha ritenuto generico, inattendibile, incoerente e contraddittorio il racconto del ricorrente, di etnia sousou e di religione musulmana, il quale aveva riferito di aver lasciato la (OMISSIS) nel 2015 in quanto, dopo la morte dei genitori malati di ebola, i suoi parenti si erano opposti al suo matrimonio con una cugina (OMISSIS), e ha reputato che non ricorressero presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, anche alla luce della situazione in (OMISSIS) descritta nel decreto impugnato con indicazioni delle fonti di conoscenza.

In particolare, i Giudici di merito hanno evidenziato che il ricorrente non ha allegato o dimostrato circostanze di particolare vulnerabilità che possano assumere rilievo ai fini della protezione umanitaria, che la vicenda personale del ricorrente non vale, per la sua inattendibilità, a rappresentare un rischio specifico in caso di rimpatrio e che, ai fini della concessione di un permesso umanitario, il ricorrente non ha fornito elementi di rilievo quanto all’integrazione sociale e lavorativa, non essendo a tal fine sufficiente la partecipazione a corsi di italiano e di volontariato.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

1.1. L’attestazione di conformità del difensore, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9-bis, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, della copia analogica del decreto impugnato, predisposto in originale telematico, è priva di sottoscrizione autografa, essendo stata autenticata dal difensore mediante firma digitale, e, poichè il giudizio di legittimità non è ancora inserito nel sistema del PCT, questa Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale (Cass., ord., 29/11/2017, n. 28473 e Cass., sez. un., 25/03/2019, n. 8312).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza da ultimo citata, hanno precisato che “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ipotesi idonee ad impedire la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede e non avendo il ricorrente proceduto al deposito di rituale asseverazione di conformità entro l’adunanza in camera di consiglio.

1.2. A quanto precede va aggiunto che non risulta neppure attestata la conformità della copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza che sia peraltro stata attestata la conformità agli originali della relata di notifica, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna depositati in copia analogica, ribadendosi che, nella specie, gli intimati non hanno svolto attività difensiva e il ricorrente non ha depositato le asseverazioni, del difensore, di conformità agli originali delle copie analogiche dei predetti atti sino all’adunanza in camera di consiglio.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 24/09/2018, n. 2243 hanno, tra l’altro, affermato che: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.

Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del contro ricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p. e. c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p. e. c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile” (v. sentenza citata, in motivazione).

2. Per completezza, si evidenzia che il ricorso è da ritenersi, comunque, inammissibile.

2.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ((OMISSIS)) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

2.1.1. In particolare il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, propone doglianze alquanto generiche, con riferimento sia alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia alla situazione della (OMISSIS), che sollecitano un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, i quali hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante ampia e dettagliata descrizione della situazione del Paese di origine del richiedente, ed in particolare della zona specifica di provenienza del ricorrente con indicazione delle fonti.

2.1.2. Va poi aggiunto che il fattore dell’integrazione sociale in Italia, allegato con riferimento alla partecipazione a corsi di italiano e di volontariato, è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità, come affermato da questa Corte proprio con la sentenza 23/02/2018, n. 4455, richiamata nel decreto impugnato nonchè dallo stesso ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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