Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13241 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13241 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 17125-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1202

TASSINARI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE

9,

presso lo studio dell’avvocato

LUBERTO ENRICO, che la rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 28/05/2013

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 783/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 02/07/2007 r.g.n. 922/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità.

udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

FATTO E DIRITTO

Rilevato :
che con sentenza depositata il 2/7/2007 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di
primo grado che ha dichiarato
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro
a tempo determinato stipulato tra Tassinari Laura
e la s.p.a. Poste Italiane, e la conseguente

che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con ricorso basato su
tre motivi;
che la lavoratrice si è costituita depositando controricorso;
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale
della conciliazione conclusa in sede sindacale con la lavoratrice, da cui risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in
caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui
è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez.
unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che le spese del presente giudizio devono essere compensate stante l’esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 4/4/2013
Fun lon o iudiziarto

trasformazione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato fin dal 12/6/2000,
condannando la società a riammettere in servizio l’appellata e a corrisponderle le retribuzioni maturate
dalla messa in mora , oltre rivalutazione monetaria e interessi;

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