Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13241 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. II, 27/06/2016, (ud. 05/02/2016, dep. 27/06/2016), n.13241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13890/2012 proposto da:

D.G.M., (OMISSIS), domiciliato ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DE BONIS;

– ricorrente –

contro

COMUNE PESCARA, c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENA PETACCIA dell’Avvocatura Comunale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2011 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 3/04/201;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. D.G.M. propose opposizione avverso il verbale di contestazione elevatogli il 23 marzo 2008 dalla Polizia municipale di Pescara con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 214 C.d.S., comma 8, in relazione al ciclomotore “Aprilia Scarabeo” in uso al figlio, con sequestro del mezza finalizzato alla confisca ed affidamento dello stesso in custodia a soggetto convenzionato.

Il (OMISSIS) precedente il figlio del ricorrente era stato fermato mentre circolava con il ciclomotore utilizzando un casco non omologato, subendo così – fra l’altro i l fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni; il ricorrente era stato nominato custode del mezzo.

A distanza di alcuni giorni, tuttavia, il figlio del ricorrente era stato nuovamente sorpreso a circolare con il ciclomotore; donde la sanzione di cui al verbale opposto.

Il ricorrente dedusse di aver adottate in fatto tutte le cautele idonee ad evitare l’utilizzo del veicolo, del quale aveva nascoste le chiavi in un cassetto conosciuto solo da lui e dalla moglie;

soggiunse che il figlio si era appropriato delle chiavi “approfittando di un’occasione in cui i genitori erano particolarmente impegnati nella loro attività di ristorazione”.

Il giudice di pace di Pescara rigettò l’opposizione ritenendo che il ricorrente non avesse fornita un’adeguata prova liberatoria. Fondò tale decisione sulla valutazione delle risultanze istruttorie, esclusa la deposizione della moglie del ricorrente in regime di comunione dei beni, in quanto ritenuta incapace a testimoniare, Il tribunale di Pescara respinse poi l’appello proposto dal D. G., condividendo integralmente le valutazioni del giudice di primo grado. Avverso la sentenza d’appello il D.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il Comune di Pescara ha notificato controricorso.

Solo il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.16, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di ricorso, rubricato “ingiusta esclusione di una testimonianza”, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso ritenendo la signora C.A., moglie del ricorrente in regime di comunione, incapace di testimoniare (e quindi non ammettendone la deposizione).

Il mezzo va giudicato inammissibile, perchè si appunta direttamente avverso la sentenza del giudice di Pace e, come questa Corte ha più volle ribadito (sentt. nn. 5637/06, 6733/14), con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno quindi dichiarate inammissibili, censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado. La sentenza gravata, del resto, non contiene alcuna pronuncia in punto di capacità di testimoniare della sig.ra C., nè fa cenno ad eventuali censure al riguardo proposte nell’ appello del D.G. avverso la sentenza di primo grado;

nè, peraltro, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia omesso di pronunciarsi su un motivo di appello avente ad oggetto la violazione dell’art. 246 c.p.c., da parte del primo giudice. Con il secondo mezzo di ricorso, rubricato l’errata valutazione delle risultanze istruttorie”, il ricorrente lamenta l’errore di valutazione del materiale istruttorio in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo, in conformità al primo giudice, che le modalità di custodia delle chiavi del motorino in sequestro (“in cassetto comunque accessibile a tutti”) fossero di per sè dimostrative del fatto che “il ricorrente non aveva adottato le cautele idonee ad evitare la condotta trasgressiva del figlio minore”.

Nello sviluppo del motivo il ricorrente – oltre a proporre censure contro talune affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, inammissibili in questa sede come già sopra precisato – sostiene che l’occasionalità dell’episodio di sottrazione delle chiavi del motorino dimostrerebbe che la condona trasgressiva del ragazzo non sarebbe imputabile al padre, perchè, da un lato, essa sarebbe stata caratterizzata da eccezionalità e imprevedibilità tali da non poter essere impedita con una normale vigilanza; d’altro lato, la sua stessa episodieità dimostrerebbe che i genitori avevano impartito al ragazzo una educazione adeguata.

Si tratta di argomenti palesemente inammissibile, nel giudizio di cassazione, perchè non enucleano vizi del ragionamento decisorio della sentenza gravata, ma si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie che esula dalle funzioni istituzionali di questa Corte.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a entrambi i motivi nei quali esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. Co.Fr..

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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