Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13240 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
EDILSEIA DI SETTE ANGELO & IANNOZZI BERARDINO SNC
P.IVA
(OMISSIS), in persona dei soci e legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRAVERSARI 55, presso
lo studio dell’avvocato MARZANO GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dall’avvocato CIUCCI BERARDINO;
– ricorrente –
contro
P.G., C.L.;
– intimati –
e sul ricorso n. 9784/2005 proposto da:
P.G. (OMISSIS), C.L. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA DANIELA,
rappresentati e difesi dall’avvocato DEL PINTO MAURIZIO;
– controricorrenti ricorrenti incidentali –
e contro
EDILSEIA DI SETTE ANGELO & IANNOZZI BERARDINO SNC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 894/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 06/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;
udito l’Avvocato DEL FINTO Maurizio, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso previa riunione: rigetto del ricorso
principale, inammissibilità o infondatezza dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di notificato in data 13.4.89 P.G. e C.L. citavano in giudizio la snc Edilsea di Sette Angelo e Iannozzi Berardino, e, premesso di aver appaltato a quest’ultima la costruzione di un fabbricato residenziali – per il prezzo di L. 49.000.000, deducevano che l’opera era stata loro consegnata in ritardo, con vizi e difformità, per cui chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto o quantomeno la riduzione del prezzo, con la condanna della convenuta al pagamento della prevista penale per ritardata consegna, oltre la risarcimento del danno.
Si costituiva la snc Edilsea sostenendo che il breve ritardo nella consegna dell’opera non era dovuto a cause ad essa imputabili (quali:
condizione meteorologiche avverse e richiesta di opere aggiuntive), e che i committenti erano rimasti creditori del versamento della somma dovuta a saldo e di quella relativa al pagamento delle menzionate opere aggiuntive, somme delle quali chiedevano il pagamento, oltre interessi e rivalutazione. L’adito tribunale de L’Aquila, previo espletamento di CTU, con sentenza in data 10.06.98 rigettava la domanda attrice, ed accogliendo la riconvenzionale della convenuta, condannava gli attori al pagamento in favore della medesima, della somma di L. 17.180.860 (IVA inclusa), oltre interessi e spese processuali, a titolo di pagamento delle opere aggiuntive eseguite.
Avverso la sentenza proponevano appello il P. e la C., lamentando che, in specie, era stata erroneamente pronunciata la decadenza dalla garanzia per vizi ed era stato escluso il ritardo nella consegna dell’opera, con ingiusto rigetto delle domande da loro proposte. Si costituiva la società avanzando appello incidentale per il negato rimborso dell’IVA. L’adita Corte d’Appello de L’Aquila, con decisione non definitiva del 10.7.01, in parziale riforma dell’appellata sentenza, rigettava l’eccezione di decadenza della garanzia per vizi, disponendo con separata ordinanza, il rinnovo della CTU e l’assunzione delle prove dedotte. Espletati i detti mezzi istruttori, la causa era nuovamente posta in decisione; quindi la Corte territoriale, con sentenza n. 894/04 depositata in data 6.11.04, rigettava la domanda di risoluzione del contratto, in quanto l’eccepito ritardo nella consegna dell’opera non poteva costituire grave inadempimento;
riteneva fondata la subordinata richiesta di decurtazione del prezzo dell’appalto per i vizi e opere non eseguite, condannava la Società appellata al pagamento della somma di Euro 1.064,66, quale residuo credito degli attori appellanti, tenuto conto a tal fine dei crediti riconosciuti alla società stessa, che condannava altresì al pagamento della metà delle spese del doppio grado. In particolare la Corte riconosceva dovute agli appellanti le somme richieste a titolo di vizi o difformità delle opere eseguite, per ritardo non giustificato nell’esecuzione dei lavori, riconoscendo però l’impresa creditrice di un credito per le opere extracontatto.
Avverso la decisione suddetta la snc Edilsea propone il ricorso per Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resistono con controricorso gli intimati che a loro volta, propongono ricorso incidentale fondato su un solo mezzo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è necessario precedere alla riunione dei ricorsi.
Occorre poi esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai controricorrenti, secondo cui la snc Edilsea di Sette Angelo e Iannozzi Berardino era stata posta in liquidazione (OMISSIS) e quindi cancellata dal registri dell’imprese il (OMISSIS), per cui i soci della stessa quando avevano proposto il ricorso de quo erano privi di legittimazione processuale che invece spettava al solo liquidatore ex artt. 2315 e 2310 c.c..
L’eccezione appare infondata. La procura per il ricorso per Cassazione risulta conferita da S.A., liquidatore unico della stessa società come da certificazione prodotta della Camera di Commercio dell’Aquila. E’ noto peraltro che la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina l’estinzione della stessa, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall’attività sociale o a questa connessi: in tal caso la rappresentanza processuale della società spetta a norma dell’art. 2310 c.c. ai liquidatori (Cass. n. 6597/1998; Cass. n. 15691/2003).
Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo l’esponente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1460 e 1668 c.c., nonchè l’omessa, motivazione.
Sostiene che il ritardo nella consegna dell’opera è ascrivibile agli stessi committenti che avevano messo a disposizione il cantiere con notevole ritardo di oltre 82 giorni come da CTU. “Nella fattispecie l’obbligazione dei committenti di mettere a disposizione il cantiere doveva necessariamente procedere all’esecuzione dell’appalto: il tardivo loro adempimento li ha conseguentemente ed inevitabilmente esposti al tardivo adempimento degli appaltatori”.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., nonchè l’omessa motivazione. Si sostiene che non è dovuta alcuna indennità per il ritardo (imputabile soltanto a mancanza di diligenza e buona fede dei committenti), perchè ai fini del calcolo dei giorni occorreva valutare anche i giorni di ritardo nella messa a disposizione del cantiere f con circa tre mesi di ritardo).
Con il terzo motivo de ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1362, 1363 e 1382 c.c., nonchè vizi di motivazione . Si sostiene che il calcolo della penale da ritardo non tiene conto dei lavori extra nel frattempo eseguiti.
Le censure predette possono essere esaminate congiuntamente in quanto attengono tutte alla questione del ritardo nella consegna dell’opera ed alla determinazione della relativa indennità contrattualmente prevista. Le doglianze sono infondate, perchè non conformi al criterio di autosufficienza, anche se la sentenza su tali punti è assai succinta, essendosi limitata a richiamare le risultanze peritali.
Invero i ricorrenti non hanno precisato quando e con quale atto fu proposta la ricordata eccezione ex art. 1460 c.c., nè sono stati riportati, in riferimento alle prospettate eccezioni, i termini contrattuali richiamati e le relazioni dei C.T.U. che hanno trattato in modo specifico le questioni.
Possiamo solo sapere dal controricorso che i punti in argomento erano stati in realtà tutti presi in esame nelle menzionate ctu, che avrebbero tenuto conto sia del ritardo della consegna del cantiere che dei lavori extracapitolato, ciò che comporterebbe nel merito il rigetto delle doglianze in parola.
In conclusione il ricorso dev’essere disatteso.
Passando all’esame del ricorso incidentale, va precisato che lo stesso si riferisce sia alla sentenza definita che alla sentenza parziale n. 365/2001 resa nello stesso giudizio in relazione alla quale aveva fatta riserva d’impugnazione solo la snc Edilsea. Gli esponenti ritengono di potersi avvalere di tale riserva in conformità di alcune decisioni di questa Corte.
L’impugnazione è inammissibile, in quanto secondo la più recente giurisprudenza, a cui si ritiene di aderire, la riserva d’impugnazione manifestata da una sola parte non può giovare alle altre parti, atteso il carattere soggettivo della menzionata riserva, in analogia con il carattere soggettivo, in via generale, dell’acquiescenza dall’impugnazione stessa (Cass. n. 28892 del 31.07.2008).
Ciò premesso, anche le censure in questione attengono al contestato calcolo dei giorni per la ritardata consegna operato dal giudice; a tal fine gli esponenti hanno fatto necessario riferimento sia alla sentenza non definitiva che a quella definitiva, che, sul punto, si integrano l’una con l’altra.
In conclusione va rigetto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale. Stante la reciproca soccombenza si ritiene di dover compensare le spese processuali.
PQM
LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010