Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13240 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25777/2018 proposto da:

O.D., (alias O.D.), rappresentato e difeso dall’avv.

Maria Monica Bassan;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione

di Padova;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 1/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.D. (alias O.D.), cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova e avverso il decreto n. 4206 del Tribunale di Venezia, depositato il 25 luglio 2018 e in pari data comunicato, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Il Tribunale adito ha ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente, che ha riferito di essere fuggito dal suo Paese, temendo persecuzioni o torture o trattamenti inumani in caso di arresto, in quanto accusato ingiustamente di aver concorso, con due suoi amici, nell’omicidio del guidatore di un’auto che aveva investito, uccidendolo, suo fratello una sera in cui era uscito in compagnia sua e dei predetti amici, i quali si erano scagliati contro l’autista del veicolo investitore, che era stato pure colpito con un calcio dallo stesso ricorrente.

In particolare, quel Giudice ha ritenuto scarsamente credibile l’interessato e contraddittorie le versioni dei fatti fornite dal predetto, evidenziando, inoltre, che il ricorrente non ha neppure prodotto alcuna specifica documentazione attestante la pendenza di un procedimento penale a suo carico, pur avendo dichiarato di essere in contatto con i propri familiari, dovendosi, quindi, reputare che lo stesso non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per poter circostanziare la domanda. Il Tribunale adito ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, tenuto conto non solo di quanto sopra evidenziato ma anche della situazione generale della (OMISSIS) e in particolare dell'(OMISSIS) (stato di nascita del ricorrente) e di (OMISSIS) ((OMISSIS)), dove il predetto ha dichiarato di essere vissuto dal 2010, luoghi, quelli da ultimo indicati, in cui le informazioni disponibili non hanno segnalato episodi di violenza riconducibili ad un conflitto armato “strutturato” ma principalmente episodi di criminalità comune e proteste di carattere politico. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, i giudici del merito hanno affermato che la scarsa credibilità del ricorrente induce a ritenere non dimostrata l’esistenza di particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e che la frequenza di corsi non è sufficiente per addivenire ad un giudizio positivo all’esito della comparazione richiesta dalla sentenza n. 4455/2018 di questa Corte, che fa riferimento all’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso di un lavoro e abbia raggiunto un livello di integrazione sociale tale per cui un suo rientro in patria determinerebbe per lui una condizione gravemente deteriore e, quindi, di vulnerabilità.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

1.1. L’attestazione di conformità del difensore, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9-bis, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, della copia analogica del decreto impugnato, predisposto in originale telematico, è priva di sottoscrizione autografa, essendo stata autenticata dal difensore mediante firma digitale, e, poichè il giudizio di legittimità non è ancora inserito nel sistema del PCT, questa Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale (Cass., ord., 29/11/2017, n. 28473 e Cass., sez. un., 25/03/019, n. 8312).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza da ultimo citata, hanno precisato che “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ipotesi idonee ad impedire la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede e non avendo il ricorrente proceduto al deposito di rituale asseverazione di conformità entro l’adunanza in camera di consiglio.

1.2. A quanto precede va aggiunto che non risulta neppure attestata la conformità della copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza che sia peraltro stata attestata la conformità agli originali della relata di notifica, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna depositati in copia analogica, ribadendosi che, nella specie, gli intimati non hanno svolto attività difensiva e il ricorrente non ha depositato le asseverazioni, del difensore, di conformità agli originali delle copie analogiche dei predetti atti sino all’adunanza in camera di consiglio.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 24/09/2018, n. 2243 hanno, tra l’altro, affermato che: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.

Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile” (v. sentenza citata, in motivazione).

2. Per completezza, si evidenzia che il ricorso è da ritenersi, comunque, inammissibile.

2.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3,) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ((OMISSIS)) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

2.1.1. In particolare il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, propone doglianze totalmente generiche, con riferimento sia alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia alla situazione della (OMISSIS), sollecitando un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante ampia e dettagliata descrizione della situazione del Paese di origine del richiedente, ed in particolare della zona specifica di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) con indicazione delle fonti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA