Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13240 del 27/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/06/2016), n.13240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Miracle Finance srl, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cessazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 42/2013/30, depositata il 5/3/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 3/2/2016 dal Dott. Marcello Iacobellis.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Miracle Finance s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpef e credito d’imposta 2005.
Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza della CTP di Milano n. 168/23/11 che ne aveva respinto il ricorso. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensive ha svolto la società. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di acquisizione del fascicolo di merito, è stata fissata l’udienza del 15/6/2016 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alla parte costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la CTR non ha rilevato la novità dei motivi di impugnazione.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto l’atto carente di motivazione.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto la nullità della cartella in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità.
Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto la nullità della cartella in quanto priva del calcolo degli interessi applicati.
Fondato è il primo motivo di ricorso in quanto, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la contestazione relativa alla carenza di motivazione ed alla misure degli interessi è stata formulata dalla società solo in sede di appello.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo e quarto motivo di ricorso.
Fondato è il terzo motivo di ricorso. In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta della comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcune sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la finzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio. nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (Cassazione civile, sez. trib., 26/09/2014, n. 20431).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il quarto, nonchè il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016